Migrazione SEPA (Single Euro Payments Area) : chiarimenti, requisiti chiave e scadenze
L’area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area, SEPA) è il progetto di integrazione dei servizi di pagamento in euro forniti con strumenti alternativi al contante e rappresenta un obiettivo essenziale nel processo di integrazione del mercato unico europeo. Con la sua realizzazione il legislatore europeo mira a promuovere l’offerta di servizi di pagamento efficienti, sicuri e a prezzi concorrenziali con vantaggi per tutti gli attori coinvolti nella catena del pagamento: i fruitori (cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni) e i fornitori (banche, poste, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica).
Il 31 marzo 2012 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 260/2012 che fissa i requisiti tecnici e commerciali per l’esecuzione dei bonifici e degli addebiti diretti conformi alla SEPA e stabilisce termini puntuali per l’adozione degli standard paneuropei nei pagamenti nazionali e transfrontalieri.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio 2013, è stato pubblicato il Provvedimento della Banca d’Italia, del 12 febbraio 2013, recante le istruzioni applicative del Regolamento UE sopra citato. Con tale Provvedimento la Banca d’Italia ha voluto fornire le indicazioni necessarie per una corretta e tempestiva applicazione del Regolamento Comunitario, tenendo conto, oltre che delle relative prescrizioni, dell’esigenza di facilitare la fluida migrazione agli standard conformi alla SEPA.
In particolare, dal 1° febbraio 2014 tutti i bonifici e gli addebiti diretti dovranno essere eseguiti con gli strumenti europei, denominati rispettivamente Sepa Credit Transfer (SCT) e Sepa Direct Debit (SDD), e quindi gli attuali strumenti di bonifico e RID nazionali non saranno più utilizzabili. Fanno eccezione i RID finanziari e i RID a importo fisso che saranno adeguati ai requisiti conformi alla SEPA dall’1 febbraio 2016.
I requisiti chiave del Regolamento sulla data finale della migrazione alla SEPA
Stesse regole e standard sia per i bonifici sia per gli addebiti diretti al dettaglio in euro - Il Regolamento stabilisce regole e fissa standard per tutti i bonifici e gli addebiti diretti denominati in euro all’interno dell’Unione europea nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento (banca o altro intermediario) sia ubicato nell’Unione.
Numero Conto Bancario Internazionale (IBAN) - Entro febbraio 2014 l’IBAN sarà l’unico identificativo del conto di pagamento per i bonifici e gli addebiti diretti nazionali e transfrontalieri in euro effettuati all’interno dell’Unione europea. In Italia il passaggio all’IBAN è già avvenuto.
Codice Identificativo d’Azienda (BIC) - Dal 1° febbraio 2014 i prestatori di servizi di pagamento non possono più richiedere ai clienti di fornire il BIC (Codice Identificativo d’Azienda) per eseguire pagamenti nazionali e dal 1° febbraio 2016 per eseguire pagamenti transfrontalieri.
Standard di messagistica ISO20022 XML - I messaggi di pagamento devono essere conformi allo standard internazionale ISO20022 XML. Tale obbligo vale:
- tra prestatori di servizi di pagamento;
- per la trasmissione di bonifici e addebiti diretti in euro in forma aggregata da parte di utilizzatori diversi da consumatori o microimprese (le microimprese sono aziende con meno di dieci dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio fino a 2 milioni di euro).
Raggiungibilità pan-europea - I prestatori di servizi di pagamento devono essere raggiungibili per bonifici e addebiti diretti in euro in tutta l’Unione se già oggi accettano transazioni corrispondenti eseguite con schemi di pagamento nazionali.
Libera scelta del luogo di pagamento - I pagatori devono avere libertà di scegliere da quale conto in Europa effettuare bonifici o addebiti diretti in euro. Allo stesso tempo i beneficiari non devono essere obbligati a ricevere bonifici o addebiti diretti in euro in un conto detenuto presso un paese specifico.
Ulteriori misure di tutela del debitore per gli addebiti diretti - I consumatori possono dare istruzioni al proprio prestatore di servizi di pagamento su come trattare le richieste di addebito in conto. Essi possono redigere liste di creditori indesiderati (liste negative) o di creditori dai quali accettare richieste di addebito (liste positive), fissare importi massimi o specifici intervalli di pagamento. Inoltre, essi possono anche bloccare tutte le richieste di addebito diretto sul loro conto di pagamento.
Le commissioni multilaterali interbancarie (MIF) per gli addebiti diretti in euro sono state eliminate - Le MIF sugli addebiti diretti in euro (applicate alle singole transazioni tra prestatori di servizi di pagamento in alcuni Stati Membri) saranno eliminate entro il 1° febbraio 2017 per i pagamenti nazionali mentre sono state già eliminate il 1° novembre 2012 per i pagamenti transfrontalieri.
Principio di parità di commissioni - I prestatori di servizi di pagamento devono applicare le stesse commissioni a pagamenti corrispondenti nazionali e transfrontalieri in euro effettuati all’interno dell’Unione europea (Regolamento 924/2009). Questo principio di parità di commissioni è stato potenziato dal Regolamento sulla data finale della migrazione alla SEPA che ha rimosso la precedente soglia di 50.000 euro al di sotto della quale dovevano essere applicate le stesse commissioni.