Fisco

Patent Box su software protetto da copyright


Con la risposta ad interpello n. 73 del 2 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che per poter fruire dell’opzione Patent Box secondo le modalità previste dall’art. 4 del Decreto Crescita [Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito nella legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58],  nel caso in cui il software sia stato depositato in SIAE, ma l’ente non abbia provveduto a rilasciare il relativo certificato di registrazione nei termini, è possibile apporre la firma elettronica e la marca temporale sulla dichiarazione sostitutiva predisposta dal contribuente ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 con cui si attesta anche la sussistenza dei requisiti di originalità e creatività necessari per poter identificare il bene immateriale come opera dell'ingegno oltre i termini ordinari di presentazione della dichiarazione dei redditi e quindi nel maggior termine di 90 giorni in caso di dichiarazione tardiva.


In tal modo, la documentazione conserva piena efficacia, ai fini della disciplina Patent box.


L’Agenzia delle Entrate è stata investita della questione da una PMI innovativa operante prevalentemente in attività di ricerca e sviluppo sperimentale che aveva interesse a fruire dell’agevolazione patent box con la modalità "autoliquidazione".

La società riferisce, nel suo interpello, che il software per cui intende esercitare l’opzione patent box, dispone dei requisiti di originalità e novità richiesti per poter accedere alla misura e di aver presentato richiesta di registrazione presso il Pubblico Registro del Software istituito presso la SIAE, tuttavia, al momento della presentazione dell'istanza, pur essendo decorso il termine ordinatorio di 60 giorni, la SIAE non ha ancora emesso il certificato di avvenuta registrazione.


Stante, dunque, il ritardo nel rilascio della certificazione di avvenuta registrazione del software non imputabile alla società, volendo procedere in via autonoma alla determinazione diretta del reddito agevolabile supportata dalla "documentazione idonea" di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 30 luglio 2019, prot.658445 ("provvedimento"), la società istante ha chiesto alle Entrate se, ai fini dell’agevolazione, la documentazione prevista dal citato Provvedimento, mediante la quale deve attestarsi la sussistenza dei requisiti di originalità e creatività necessari per poter identificare il software come opera dell'ingegno, può essere prodotta, firmata digitalmente e recare marca temporale oltre i termini ordinari di presentazione della dichiarazione dei redditi.

L’Amministrazione finanziaria, per fornire la sua risposta, ha rievocato due proprie circolari, nello specifico, la circolare n. 11/E del 2016 e la circolare n. 28/E del 2020.

Nella prima circolare è stato chiarito che “La prova [dell’originalità del software] deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445, da trasmettere all'Agenzia delle entrate, che, nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.p.r. citato, attesti la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l'acquisto), e la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell'ingegno [...]”.


Con la circolare 28/E invece si è precisato che “(...) la firma elettronica con marca temporale su tale documentazione deve essere apposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta cui si riferisce l'autoliquidazione OD, o nel maggior termine di 90 giorni in caso di dichiarazione tardiva”.


Pertanto, l’Amministrazione finanziaria ha puntualizzato che anche se la documentazione prevista dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 30 luglio 2019, prot.658445 riporta firma digitale e marca temporale oltre i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, mantiene la piena efficacia ai fini ai fini dell'accesso all'opzione di autoliquidazione e per l'applicazione della "penalty protection".