Invio delle cartelle esattoriali. Proroga in extremis al 1° marzo 2021
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n° 24 del 30 gennaio 2021, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 7/2021 che dispone un'ulteriore proroga dei termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dopo quella già concessa a metà gennaio la cui scadenza era fissata proprio per il 31 gennaio 2021, data di entrata in vigore del nuovo decreto. Viene di fatto rinviato ancora di un mese e cioè fino al 28 febbraio 2021 l'avvio dell'attività di riscossione e di versamento di quanto dovuto sulla base delle cartelle esattoriali ormai sospese dall'8 marzo scorso (e dal 21 febbraio per le prime "zone rosse").
Cosa prevede nel dettaglio il DL 7/2021?
Viene completamente riscritto il comma 1 dell'art. 157 del Dl 34/2020 e viene previsto che "In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilita' e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi".
Viene, inoltre, previsto che:
- le comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- le comunicazioni di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
- gli atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- gli atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- gli atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641
che si sarebbero dovuti notificare tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020 e che sono stati emessi dell'ente riscossore entro il 31 dicembre 2020, potranno essere notificati a partire dal 1° marzo 2021 fino al 28 febbraio 2022 senza calcolo di ulteriori interessi, salvo i casi urgenti considerati indifferibili.
Il decreto legge 7/2021 sposta ancora di un mese il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati agli Agenti della riscossione, già sospeso a partire dall' 8 marzo 2020 scorso (21 febbraio 2020 per le prime "zone rosse"). I versamenti sospesi dovranno essere versati entro il 31 marzo 2021 in un'unica soluzione.
Attenzione, però che il legislatore ha previsto che rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo che va dal 1°gennaio 2021 al 15 gennaio 2021.