La gestione web dei registri IVA precompilati
L’Agenzia delle Entrate, in via sperimentale, a partire dal 1°gennaio 2021 mette a disposizione dei soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA le bozze dei registri IVA, che saranno resi disponibili all’interno del portale «Fatture e corrispettivi», dove sarà presente un’apposita sezione dalla quale il contribuente li potrà visualizzare, modificare e integrare, e infine scaricarli in formato elaborabile.
Qualora l’utente dovesse procedere alla validazione delle bozze dei registri delle fatture emesse e delle fatture acquisti con riferimento all’intero anno d’imposta, l’agenzia delle Entrate, utilizzando i dati dei registri con le eventuali integrazioni e delle liquidazioni periodiche, metterà a disposizione, a partire dal mese di febbraio, la bozza della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno d’imposta precedente. Qualora l’utente decidesse di non convalidare i registri Iva, il file telematico relativo alla precompilata Iva annuale predisposto sulla base dei dati disponibili, potrà essere comunque essere estratto.
Nel portale Fatture e corrispettivi ci sarà un’area dedicata, accessibile agli utenti abilitati al servizio Entratel o al servizio Fisconline, previo inserimento delle proprie credenziali, e l’accesso sarà consentito anche per il tramite degli intermediari.
In questa area dedicata sarà possibile visualizzare, modificare e integrare, salvare e stampare i registri IVA precompilati, inviare le Lipe e la dichiarazione IVA annuale, consultare guide e richiedere assistenza web.
Nell’applicativo web verrà proposta al soggetto IVA una percentuale di detrazione pari al 100%. Per gli operatori IVA che hanno applicato il pro-rata (art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972) verrà invece proposta la percentuale risultante dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente.
Nei registri Iva precompilati mancano alcune informazioni essenziali, quali ad esempio l’inerenza dell’operazione all’attività svolta o la parziale o totale indetraibilità dell’IVA, che dovranno essere inserite in fase di modifica delle bozze dei registri considerato che solo il cessionario/committente ne ha conoscenza. Inoltre le fatture ricevute sono inserite nella bozza del registro delle fatture ricevute applicando la presunzione che il diritto alla detrazione è esercitato nel mese di riferimento. In fase di modifica il contribuente può variare la percentuale di detrazione delle fatture già ricevute e rinviare la stessa ai mesi successivi. Il sistema riproporrà ogni mese le fatture ricevute nei mesi precedenti non annotate, fino alla scadenza della dichiarazione dell’anno di riferimento.
Se la convalida dei registri è effettuata per tutti i tre mesi del trimestre, l’Agenzia delle Entrate elabora la bozza della comunicazione della liquidazione periodica (LIPE) e se è effettuata per tutti i dodici mesi dell’anno d’imposta, l’Agenzia delle Entrate elabora la bozza della dichiarazione annuale.
Se le bozze dei registri non sono validate viene visualizzato, nell’area web riservata, un messaggio per comunicare che per il mese di riferimento non è possibile usufruire dell'esonero dalla tenuta dei registri.