Lavoro

Il divieto di licenziamento. Legge 178/2020


Esso e’ fissato fino al 31 marzo 2021

Le procedure, che hanno subito un blocco dall'emergenza pandemica, sono le seguenti: 

  •          procedure di licenziamento collettivo ex art 4,5 e 24 L.223/1991
  •           possibilita' di concludere eventuali procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 23 febbraio 2020;
  •           possibilita' di procedere a licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo;
  •            possibilita' di avviare procedure di conciliazione obbligatoria.

Esiste un problema di interazione tra blocco dei licenziamenti (seguito da sblocco ed eventuale rimodulazione dell’organico) e dell’agevolazione di poter fruire dell’assunzione under 36. Laddove vi sia un accordo tra le parti, il legislatore ha previsto un bypass al possibile licenziamento, lo ha cadenzato. 

 

La procedura.

Ecco che il legislatore afferma: laddove, a monte dei licenziamenti, vi sia un accordo collettivo, il licenziamento puo’ avvenire anche per un giustificato motivo oggettivo ma con questa procedura:

  • deve esservi un accordo collettivo aziendaleprima attenzione l’accordo collettivo non puo’ essere fatto con le rappresentanze sindacali unitarie aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria ma con i sindacati territoriali di categoria. Perche’? In quanto il legislatore non ha specificato la presenza delle rappresentanze sindacali interne quali controparte nell’accordo stesso;

 

  • all’interno di questo accordo deve essere presente la proceduralizzazione di quello che poi sara’ la definizione del licenziamento individuale con:

- la previsione di un incentivo;

- adesione volontaria dei singoli lavoratori, non si puo’ venire licenziati senza che vi sia una sorta di                                   assenso da parte del lavoratore alla procedura.

 

Nota bene:  e’ previsto un passaggio a latere . Devono essere quindi previsti degli accordi individuali poiche’ il lavoratore deve formalmente e volontariamente dare adesione all’uscita dalla azienda (in una delle sedi previste dal 4 comma dell’art. 2113 del c.c., le c.d sedi protette e cioe’ presso: l’ispettorato del lavoro, presso la commissione di conciliazione e in sede sindacale). E’ li che il lavoratore dovra’ aderire volontariamente al recesso da parte del datore del lavoro.

Qui vi e’ la possibilita’ che la definizione dell’uscita del lavoratore non avvenga con un licenziamento per giustificato motivo oggettivo ma con una risoluzione consensuale che portera’ comunque il lavoratore ad avere diritto al trattamento della Naspi, alla stregua della procedura del previo tentativo obbligatorio di conciliazione per i lavoratori in tutela reale per i quali e’ prevista un accordo conciliativo in sede protetta che definisce la risoluzione appunto con una consensualità’ e non con un vero e proprio licenziamento. Nel momento in cui il lavoratore richiede la Naspi in virtu’ del termine della procedura che ha portato alla risoluzione volontaria del rapporto di lavoro, dovra’ allegare sia l’accordo collettivo che ha stipulato l’azienda con il sindacato, sia l’accordo individuale (così come previsto dalla Circ.INPS 111/2020) per dare evidenza che si’ si tratta di una risoluzione consensuale ma questa e’ dovuta ad una procedura che viene avvalata dal legislatore.

Infine, altra evidenza in capo all’azienda, per quanto questa abbia provveduto ad una risoluzione consensuale deve corrispondere il c.d. Ticket licenziamento. L’Inps, ha evidenziato che il ticket licenziamento che non deve essere corrisposto solo nel caso di licenziamento del lavoratore ma ogni qual volta il lavoratore acquisisce, con la risoluzione del rapporto di lavoro il diritto a percepire la Naspi, come in questo caso.  La  Circ. 7 Inps che evidenzia i valori per il 2021 della Naspi, su quale calcolare la Naspi.

Eventuale uscita del lavoratore accordata con il datore di lavoro attraverso un accordo conciliativo: cosa succede? Manca l’accordo aziendale a monte e quindi non si puo’ fare? In realta’ in una sede protetta, il lavoratore puo’ fare rinunce e transazioni a tutte quelle che sono le norme di legge e di contratto.