Fisco

I registri precompilati IVA abilitano la tax compliance digitale


La novità prevista dei registri IVA precompilati è un ulteriore passo verso l’evoluzione del rapporto tra Agenzia e contribuenti, sempre più improntato sulla digitalizzazione e la semplificazione degli adempimenti.

In particolare il decreto legislativo n. 127 del 2015, all’articolo 4 prevede che l’Agenzia delle Entrate, in via sperimentale, a partire dal 1°gennaio 2021 mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei registri IVA di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA, utilizzando i dati provenienti dai flussi delle fatture elettroniche, delle comunicazioni transfrontaliere e della comunicazione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Il legislatore ha evidenziato nella disposizione il carattere della sperimentalità dell’elaborazione delle bozze dei documenti IVA, in quanto l’esperienza della precompilata 730 ha suggerito la necessità di gradualizzare la predisposizione e la messa a disposizione del modello precompilato.

La platea di soggetti, cui predisporre per gli anni 2021 e 2022 le bozze dei registri, stimata in circa 2,3 milioni di soggetti passivi, sarà composta dai soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA per opzione e saranno esclusi i soggetti che operano in particolari settori di attività o per i quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA (ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio).

La logica dei registri precompilati fiscali si basa sul fatto che l’amministrazione finanziaria conosce già molti elementi che vengono poi sintetizzati dal contribuente nelle dichiarazioni o, ancor prima, nelle liquidazioni periodiche del tributo. Inoltre le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica, la cui attuazione è obbligatoria dal 1° gennaio 2021, con la creazione di nuovi tipi documento e codici natura consente di avere ulteriori informazioni di dettaglio necessari alla compilazione dei registri precompilati. 

Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il tramite di intermediari convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972.  Chiaramente i contribuenti avranno la possibilità di limitarsi a consultare le bozze dei registri precompilati senza convalidarli e quindi operando con le modalità finora adottate.

A partire dal 5° giorno del mese successivo quello di riferimento (e comunque entro il giorno 15), il contribuente potrà integrare il registro con i dati non presenti (fatture cartacee o per prestazioni sanitarie, bollette doganali, operazioni con l’estero, ecc.) ed entro il 15 del mese successivo quello di riferimento, avrà la possibilità di convalidare i registri. Nell’ambito di tale tempistica è necessario considerare la recente modifica introdotta nella legge di Bilancio 2021 la quale prevede che i soggetti che hanno esercitato l’opzione per la liquidazione dell’Iva con cadenza trimestrale, possono annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione dell’operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione.