Agevolazioni

Sismabonus acquisti. Individuazione dei termini


Risposta Agenzia delle Entrate n. 30 dell’11 gennaio 2021

La risposta in commento riguarda il caso di intervento eseguito da una cooperativa edilizia su unità immobiliari che verranno realizzate con tutti i requisiti per beneficiare della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 (“sismabonus acquisti”) ed assegnate ai soci.

Alla normativa di riferimento si affianca quella del “superbonus” (art. 119 DL 34/2020), il quale si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. “case antisismiche”, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita: in particolare, la detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1-septies è elevata al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021: è pertanto necessario – afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 30 – che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro tale data del 31 dicembre 2021. 

Quanto a tale termine, tuttavia, occorre ricordare che, nel frattempo, la Legge di Stabilità 2021 (L. 178/2020) ha modificato l’articolo 119 ed in particolare, per quanto qui di interesse, il comma 4, prevendendo l’applicazione del superbonus 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (anziché 31 dicembre 2021). Pertanto il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate deve intendersi nel senso che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori debba essere stipulato entro la data del 30 giugno 2022.

Risposta Agenzia delle Entrate n. 31 dell’11 gennaio 2021

L’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni circa la corretta individuazione dell'avvio delle procedure autorizzatorie.

Con riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 1-quater dell'articolo 16 DL 63/2013, ammessi al cd. sisma bonus (tra i quali rientrano anche quelli realizzati dalle imprese costruttrici che poi vendono le unità immobiliari), a partire dal 1° gennaio 2017 la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la predetta data (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 2018 e circolare n. 13/E del 2019, paragrafo «Sisma bonus», pagina 268).

Restano esclusi gli interventi realizzati a seguito di procedure avviate in precedenza.

Nel caso di procedura autorizzatoria avviata prima del 1° gennaio 2017, con "voltura del titolo autorizzativo" ad altra impresa di costruzioni in periodo successivo al 1° gennaio 2017, non essendosi in presenza di avvio di una nuova procedura, quanto piuttosto di “mero subentro” nel procedimento di rilascio del permesso a costruire già avviato a suo tempo, non si rientra nelle condizioni di cui all’art. 16 comma 1-septies D.L. 63/2013 e pertanto i futuri acquirenti delle unità abitative non potranno beneficiare del “sismabonus acquisti”.