Agevolazioni

Sismabonus acquisti. Classificazione zone antisismiche e altri chiarimenti


Risposta Agenzia delle Entrate n. 25 dell’8 gennaio 2021

L’art. 16 comma 1-septies DL 63/2013, modificata dall'articolo 8 del DL  34/2019, prevede che gli edifici oggetto dell'intervento di riduzione del rischio sismico siano ubicati in comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 2003 e che le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. 

Nel caso sottoposto a interpello, l’immobile rientra in zona sismica “3B”, essendo prevista per delibera della Giunta Regionale una suddivisione in sottozone sismiche 2A, 2B, 3A e 3B, ciò ai fini pianificatori urbanistici, territoriali e di emergenza.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  • l'equiparazione delle sottozone sismiche 2A, 2B, 3A e 3B alle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 spetta all'ente territoriale competente, 
  • tanto premesso, se la zona B3 possiede le medesime caratteristiche della zona 3, ne consegue che gli acquirenti degli immobili, demoliti e ricostruiti, che possiedono tutte le caratteristiche individuate dalle norme e prassi in materia, possono beneficiare della detrazione di imposta prevista dall'articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013.

Risposta Agenzia delle Entrate n. 26 dell’8 gennaio 2021

L’agevolazione fiscale cosiddetta “sismabonus” era inizialmente riconosciuta per gli interventi antisismici su immobili ubicati in zona sismica 1.  A partire dal 1° maggio 2019, e precisamente a seguito di modifica del comma 1-septies) dell'articolo 16 D.L. 63/2013 ad opera dell'art. 8 D.L. 34/2019, l’agevolazione è stata estesa anche agli interventi eseguiti in zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

L’agevolazione “sismabonus acquisti” mutua le regole dal “sismabonus” ma si differenzia da quest’ultimo in quanto beneficiari dell’agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari.

Con la Risposta n. 26 dell’8 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:

  1. Termine ultimo per presentare l’asseverazione: l’Agenzia delle Entrate richiama la nota 4260 del 5 giugno 2020 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici- Servizio tecnico centrale, il quale ha chiarito che il comma 1-septies) dell'articolo 16 D.L. 63/2013, come modificato dall'art. 8 D.L. 34/2019, "tenuto conto della circostanza che l'estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta successivamente al DM n. 58/2017, ha inteso concedere la possibilità che i benefici fiscali previsti dal sismabonus, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili - con documentato miglioramento sismico di una o più classi - siano estesi agli acquirenti delle predette unità immobiliari". Per gli interventi le cui “procedure autorizzatorie" per l'intervento di demolizione e ricostruzione siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, l’asseverazione deve essere presentata entro la data di stipula del rogito (sull’argomento, cfr. precedenti risposte 196, 422 e 423 del 2020);  
  2. Società di costruzioni proprietaria non unica del fabbricato oggetto di intervento: gli acquirenti delle unità immobiliari possono beneficiare del “sismabonus acquisti”, al ricorrere di tutte le condizioni, anche qualora la società di costruzioni che esegue l’intervento sia proprietaria della sola porzione di immobile che sarà oggetto di alienazione (avendo, nel caso oggetto di interpello, acquistato l’immobile “in millesimi” in funzione dell’ottenimento della proprietà esclusiva delle unità immobiliari che saranno oggetto di alienazione).