Agevolazioni

Bonus facciate per gli edifici in aree “riconducibili o equipollenti” alle zone A e B, con certificazione urbanistica


Con la risposta n. 23 dell’8 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in materia di Bonus Facciate e requisito dell’ubicazione dell’immobile.

Come noto, il “bonus facciate” è stato introdotto con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) ed è ivi disciplinato nei commi da 219 a 223 dell’articolo 1. 

Consiste in una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

Il Bonus Facciate è stato esteso al 2021, ad opera della legge di Stabilità 2021 (precisamente, l’art. 1, comma 59, L. 30 dicembre 2020, n. 178, in vigore dal 1° gennaio 2021, ha modificato l’articolo 1, comma 219 della L.160/2019, prevedendo che la detrazione si applichi alle spese documentate sostenute nell'anno 2020 e 2021).

Nel caso oggetto di interpello, un condominio che intende fruire dell’agevolazione ricade in parte in "zona di completamento B3" (per circa 1.100 mq., su un totale di 2.800 mq) e in parte in zona "attività terziarie", di cui è stata utilizzata (per la realizzazione del fabbricato) esclusivamente l'aliquota volumetrica ad uso residenziale nella misura massima del 50 per cento del volume ammesso, e che pertanto “assimilabile” alla zona B. L'intero edificio, precisa l'Istante, presenta le caratteristiche funzionali, tipologiche e d'uso di quelli presenti nella adiacente (ed in cui parzialmente ricade) "zona di completamento B3", differendosi in toto ed in ogni caso dagli immobili aventi le caratteristiche tipiche di quelli ad uso terziario.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in senso positivo, precisando che:

  • la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona "A" o "B" ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali (cfr. Circolare Ag.Entrate n.2/E/2020);
  • l'assimilazione alle predette zone "A" o "B" della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

L’Agenzia delle Entrate prosegue spiegando i motivi.

Il decreto n. 1444 del 1968 (richiamato dal legislatore al fine di offrire un parametro di riferimento uniforme su tutto il territorio nazionale) identifica, nell'ambito della competenza esclusiva statale, zone omogenee al fine di stabilire le dotazioni urbanistiche, i limiti di densità edilizia, di altezze e di distanze tra gli edifici da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti. Tale decreto, tuttavia, pur essendo riferimento necessario per i Comuni, che in sede di redazione degli strumenti urbanistici devono applicare i predetti limiti di densità edilizia, di altezze e di distanze tra gli edifici, anche nei casi in cui intendano o debbano derogarli mediante gli strumenti di pianificazione, non impone alle amministrazioni locali di applicare nei propri territori la suddivisione in zone e la conseguente denominazione ivi prevista. 

Per questo motivo, ai fini del bonus facciate, gli edifici devono trovarsi in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti alle zone territoriali "A" o "B" individuate dal decreto n. 1444 del 1968. Occorre però in tal caso ottenere una certificazione urbanistica dalla quale risulti l'equipollenza in questione.