Corrispettivi telematici: quali i soggetti esonerati nel 2021?
Dopo l'avvio della fatturazione elettronica, anche quasi tutti gli operatori abituati ad emettere ricevute fiscale/scontrini fiscali si sono dovuti adeguare ad una nuova normativa, introdotta con il Decreto Legislativo numero 127 del 5 agosto 2015, ossia la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, resa possibile tramite l'acquisto di uno specifico Registratore Telematico, che, ha di fatto, anche sostituito il "vecchio" registratore di cassa in possesso dei commercianti al minuto.
Il compito di definire quali fossero i soggetti obbligati e quali quelli esonerati dall'applicazione di tale norma è stato dato, secondo competenza, al Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha emanato due decreti: il primo in data 10 maggio 2019 e il secondo in data 24 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 305 del 31 dicembre 2019; quest'ultimo ha apposto delle modifiche al primo decreto inserendo altri soggetti esonerati.
Allo stato attuale quali sono gli operatori economici che non sono tenuti ad applicare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, tenuto conto che a partire dal 1° gennaio 2021 l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi riguarda anche tutte le cessioni poste in essere dai distributori di carburante?
Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 le seguenti operazioni (Fonte: Decreto Mef 10.05.2019 e 24.12.2019 :
- E-commerce indiretto;
- le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri;
- le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
- le cessioni di beni risultanti dal documento di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se integrato nell'ammontare dei corrispettivi;
- le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;
- le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;
- le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;
- le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
- le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;
- le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;
- le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;
- le cessioni e le prestazioni esenti di cui all'articolo 22, primo comma, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, effettuate dal soggetto esercente l'attività di trasporto;
- le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
- le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali o altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
- le prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
- le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
- le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
- le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;
- le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
- le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
- le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
- le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri e altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
- le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
- le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
- le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
- le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto;
- le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall'articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66;
- le prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie;
- le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;
- le prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici;
- le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;
- le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;
- le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, dalle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni;
- le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall'Ente poste;
- le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell'elenco delle attività di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire;
- le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito.
- prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri (inserito dal DM del 24.12.2019);
- prestazioni relative al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, in cui la certificazione è operata tramite l’emissione dei titoli di viaggio (inserito dal DM del 24.12.2019) ;
- le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale;
- le operazioni collegate e connesse a quelle dell’articolo 2 del d.P.R. n. 696 del 1996 – e, dunque, ad esse legate in reciproca relazione, presentando elementi comuni sia nell’oggetto sia nei soggetti – nonché quelle rispetto ad esse marginali, o che rivestono tale marginalità in riferimento ad operazioni necessariamente da fatturare ex articolo 21 del decreto IVA, sono ugualmente escluse dagli obblighi di memorizzazione ed invio telematico; le prime (operazioni collegate e connesse) sono sempre escluse, a prescindere dal volume d’affari del soggetto che le pone in essere, le seconde (operazioni marginali) sono tali solo ove venga rispettato il limite dell’1% per cento del volume d’affari complessivamente generato dal medesimo soggetto (verifica da effettuarsi su dati dell'anno precedente).
"Non sono altresì soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'articolo 12, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione agli adempimenti prescritti, le categorie di contribuenti e le operazioni che a norma dell'articolo 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esonerate dall'obbligo di emissione della fattura in virtù dei seguenti decreti del Ministro delle finanze: a) decreto 4 marzo 1976: Associazione italiana della Croce rossa; b) decreto 13 aprile 1978: settore delle telecomunicazioni; c) decreto 20 luglio 1979: enti concessionari di autostrade; d) decreto 2 dicembre 1980: esattori comunali e consorziali; e) decreto 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali; f) decreto 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento; g) decreto 22 dicembre 1980: società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali; h) decreto 26 luglio 1985: enti e società di credito e finanziamento; i) decreto 19 settembre 1990: utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine".
Si ricorda che esiste sempre la possibilità, per i suddetti operatori economici, di adeguarsi in modo volontario alla possibilità di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi.
Il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da Covid -19 ha, dapprima, avuto come conseguenza lo slittamento dell'entrata in vigore della Lotteria degli scontrini (dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 - art. 141 Dl 34/2020) ed, in seconda istanza, un secondo rinvio di appena di un mese, 1° febbraio 2021, data entro la quale, secondo quanto indicato dal Milleproroghe (Dl 183/2020) dovrà essere emanato il provvedimento congiunto tra Agenzia delle Dogane e monopoli e Agenzia delle entrate con il quale verranno definiti le modalità di estrazione, i premi e le disposizioni necessarie all'avvio della lotteria.
Riferimenti normativi
- Decreto Legislativo n° 127/2015;
- Decreto emesso dal Ministro dell’economia e delle finanze in data 10 maggio 2019 e modificato con successivo decreto dello stesso Ministro del 24 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 305 del 31 dicembre 2019.;
- Circolare 3/E/2020 Agenzia delle Entrate