Fisco

Cartelle di pagamento ADE e riscossione. Rinvio al 31 gennaio 2021


E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, n° 11 del 15.01.2021, SU) il Decreto Legge 3/2021 contenente le nuove misure "urgenti" in materia di accertamento, riscossione, nonche' adempimenti e versamenti tributari.

E' di fatto stato "congelato" l'invio delle cartelle esattoriali pronte per essere inviate nei prossimi giorni. Allo stato attuale è stato previsto uno slittamento di un mese.

Qui di seguito il testo completo del Comunicato Stampa emanato dal Governo:

"Il testo prevede l’ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Inoltre, si fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, termine attualmente stabilito al 31 dicembre 2020. Per effetto di tale intervento – fermo restando quanto disposto in relazione alla salvezza delle attività compiute e degli effetti prodottisi nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge appena approvato – la sospensione degli stessi versamenti opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima “zona rossa”, 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021. 

Si differisce, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo.

Restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Infine, si prevede, in sede di prima applicazione, il rinvio del termine per i versamenti relativi all’imposta sui servizi digitali per il 2020 dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e il rinvio del termine per la presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021."

L'art. 1 del Dl 3/2021 interviene sia sull'art. 157 del Dl 34/2020 (sospensione del periodo per l'emissione degli atti di accertamento) portando al 31 gennaio 2021 il termine per la notifica, anzichè il 31 dicembre 2020 (in questo modo sono state di fatto bloccate tutte le cartelle il cui invio era programmato nei prossimi giorni), sia sull'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,  (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) riguardante la sospensione  dei  termini di versamento  dei carichi affidati all'agente della riscossione ( la sospensione viene allungata ancora di un mese, fino al 31 gennaio 2021). Il pagamento di quanto dovuto e non versato per effetto della sospensione dovrebbe, quindi, slittare di un mese (dal 31 gennaio 2021 al 1° marzo 2021).