Crediti d'imposta su acquisto beni strumentali. Codici tributo
Con la pubblicazione della Risoluzione n°3/2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali secondo quanto previsto:
- dalla Legge di Bilancio per il 2020 (160/2019);
- dalle Legge di Bilancio appena approvata per il 2021 (173/2020)
Fino al 30 giugno 2021 è prevista, infatti, la sovrapposizione delle due norme.
Cosa aveva previsto la Legge di Bilancio per il 2020?
L’articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che “Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188(6 per cento del costo ammissibile pari a 2 milioni),189(40 per cento del costo ammissibile pari a 10 milioni) e 190 (15 per cento del costo ammissibile pari a 700.000) in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.”. Per comprendere quali siano i beni interessati o meno dalla norma è utile verificare gli Allegati A e B della Legge 232/2016.
Nel caso in cui si utilizzino tali crediti i codici tributo sono i seguenti:
- “6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;
- “6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
- “6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”
Cos'ha invece previsto la Legge di Bilancio 2021?
Il comma 1051 dell’art. 1 prevede che “a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, sia riconosciuto un credito d’imposta in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili”
I crediti d’imposta concessi sono di fatto 5 normati dai commi che vanno dal 1054 fino al 1058 con un minimo comune denominatore: gli investimenti debbono essere realizzati tra il 16 novembre 2020 ed il 31 dicembre 2022 (con termine pagamento fino al 30 giugno 2023). Anche qui vi è la distinzione tra i beni Industria 4.0 (inseriti negli Allegati A e B della Legge 232/2016) e quelli non inseriti nel campo di applicazione dell'Industria 4.0.
Per i beni materiali non Industria 4.0 il limite massimo di costo ammissibile è pari a 2 milioni di euro, mentre per i beni immateriali non Industria 4.0 ammonta ad 1 milione di euro. Il credito d'imposta è pari:
- 10% del costo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (elevato al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile) e sostenuto tra il 16 novembre 2020 ed il 31 dicembre 2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022 con ordine e pagamento del 20% entro il 31 dicembre 2021);
- 6% del costo sostenuto a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023 con ordine e pagamento del 20% entro il 31 dicembre 2022).
Il comma 1056 prevede che "alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Industria 4.0), a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30%, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10%, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro".
Per gli investimenti effettuati nel 2022 (e fino al 30 giugno 2023 alle medesime condizioni già indicate) il credito d'imposta:
- scende al 40% (investimenti fino a 2,5 milioni di euro);
- scende al 20% (investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro);
- rimane invariato al 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro
Infine, per gli investimenti in software "Industria 4.0" (Allegato B legge 232/2016) effettuati tra il 16 novembre 2020 ed il 31 dicembre 2022 (ovvero 30 giugno 2023) il credito d'imposta è pari al 20% con un costo massimo ammissibile pari a 1 milione di euro.
Quali sono i codici tributo dedicati a queste agevolazioni?
- “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;
- “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;
- “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.
Si ricorda che...
Nel modello F24 dovrà essere indicato l'anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione del bene.