Fondo di Garanzia PMI: le novità della Legge di Bilancio 2021
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, nella sezione Fondo di garanzia, la Circolare operativa n. 1/2021 che stabilisce l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020) alle richieste di ammissione all’intervento del Fondo presentate a partire dal partire dal 13 gennaio 2021.
Le principali novità riguardanti la durata ed il funzionamento, con la quale il Fondo provvede al sostegno della liquidità delle piccole e medie imprese, sono contenute nell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021. In particolare:
• Al comma 213) dell’art.1 della Legge 178/2020 è disposta la proroga delle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia Covid-19. Per le società:
- di agenti in attività finanziaria
- di mediazione creditizia
- disciplinate dal Testo Unico Bancario, identificate dal codice ATECO K 66.21.00 – Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
è prevista la possibilità di accedere fino al 30 giugno 2021 ai benefici previsti dall’articolo 56 del D.L. 18/20 (c.d. Decreto Cura Italia).
• Al comma 216) dell’art.1 della Legge 178/2020 è stabilito che i finanziamenti fino a 30.000 euro, di cui all’articolo articolo 13, comma 1, lettera m), del D.L. 23/2020, che precedentemente avevano una durata massima fissata a 10 anni, ora possono avere durata fino a quindici anni. Ai sensi del comma 217) del medesimo articolo, è altresì possibile per i finanziamenti già concessi il prolungamento della durata fino ad un massimo di 15 anni, con il mero adeguamento della componente del Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.
• Al comma 218) dell’art.1 della Legge 178/2020 viene fissata la soglia del tasso di interesse applicato ai finanziamenti oggetto di richiesta di garanzia, che non dovrà essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del tasso di Rendistato con durata analoga al finanziamento stesso.
Inoltre, al comma 244) dell’art.1 della Legge 178/2020 è prevista la proroga fino al 30 giugno 2021 delle misure previste dall’articolo 13, comma 1, del c.d. D.L. liquidità, con esclusione però delle garanzie rilasciate in favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499. Per quest’ultima categoria di impresa, le garanzie vengono concesse fino al 28 febbraio 2021 (come previsto dal comma 245 del medesimo articolo).