Fisco

Pro rata di detrazione IVA per i finanziamenti concessi alle controllate non residenti


In caso di concessione di finanziamenti alle società controllate non residenti che non danno diritto alla detrazione per carenza del presupposto territoriale, il pro rata di detrazione dell’IVA deve essere determinato scomputando, in via preliminare, dall’ammontare complessivo dell’IVA assolta su tutti gli acquisti l’imposta indetraibile relativa agli acquisti destinati all’effettuazione delle predette operazioni non soggette non territorialmente rilevanti.

È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 2 del 4 gennaio 2021.

L’interpello è stato proposto da una società che, a latere dell’attività di holding operativa a favore delle proprie controllate, sia italiane che estere, svolge l’attività di finanziamento, erogando prestiti alle società del gruppo per supportare gli investimenti programmati dalle diverse società operative.

Fino a tutto il 2018, l’attività di finanziamento è stata svolta esclusivamente nei confronti delle società estere direttamente o indirettamente controllate e gli interessi attivi sono stati considerati, ai fini dell’IVA, come il corrispettivo di operazioni esenti di cui all’art. 10, comma 1, n. 1) del D.P.R. n. 633/1972.

In ragione di tale classificazione, l’istante ha determinato l’IVA detraibile sulla base del pro rata, facendo concorrere gli interessi attivi esclusivamente al denominatore del rapporto, come stabilito dagli artt. 19, comma 5, e 19-bis del D.P.R. n. 633/1972.

A seguito di un’analisi più approfondita, all’istante è sorto il dubbio che le operazioni originate dalla suddetta attività di finanziamento non fossero da inquadrare tra le operazioni esenti se rese nei confronti di soggetti passivi non residenti, in quanto non soggette a IVA ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 e che, quindi, la detrazione avrebbe dovuto essere determinata secondo il criterio della cd. “indetraibilità specifica”, ai sensi del quarto comma dell’art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, piuttosto che in base al meccanismo del pro rata.

L’Agenzia delle Entrate, nel confermare che le operazioni di finanziamento effettuate nei confronti di soggetti non residenti non soddisfano il presupposto territoriale, ha osservato che le stesse, ai sensi dell’art. 19, comma 3, lett. a-bis), del D.P.R. 633/1972, danno diritto alla detrazione se il cliente è un soggetto passivo stabilito al di fuori dell’Unione europea, mentre la detrazione è esclusa, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del medesimo D.P.R. n. 633/1972, se il cliente è un soggetto passivo stabiliti in Italia o in altro Stato membro.

L’istante, effettuano operazioni imponibili ed operazioni esenti, deve determinare l’ammontare detraibile in base al pro rata, scomputando previamente dall’ammontare complessivo dell’IVA assolta su tutti gli acquisti l’IVA indetraibile relativa agli acquisti di beni/servizi destinati all’effettuazione delle operazioni non soggette a IVA per difetto del presupposto territoriale. In particolare, se i beni/servizi acquistati sono utilizzati in parte per effettuare operazioni non soggette che non danno diritto alla detrazione, occorre scomputare la quota d’imposta indetraibile afferente a tale impiego, da determinare secondo i criteri di cui all’art. 19, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972.