Fisco

Commissionario inglese con diritto al plafond IVA


La società inglese, dotata di posizione IVA in Italia, se in possesso della qualifica di esportatore abituale, può applicare la disciplina del plafond anche dopo la scadenza del periodo transitorio individuato dall’accordo di recesso tra il Regno Unito e l’Unione europea. Tale società, operando in qualità di commissionario alla vendita, può utilizzare il plafond generato dalle cessioni all’esportazione effettuate per conto del committente, anche se non acquista la proprietà dei beni esportati.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, che con la risposta all’interpello n. 1 del 4 gennaio 2021 ha preso in considerazione il caso prospettato da una società di diritto inglese, identificata direttamente ai fini IVA in Italia, la cui attività consiste nella facilitazione delle vendite attraverso una piattaforma on line.

La società opera in Italia in virtù di un contratto di commissione, cosicché la stessa – quando il cliente finale effettua l’ordine di un prodotto sulla piattaforma – effettua, ai fini dell’IVA, un acquisto assimilato dai partner, seguito da una vendita al cliente finale, organizzando il trasporto del prodotto a quest’ultimo.

Nel caso di specie, sia i partner che i clienti finali possono essere residenti in Italia, in un altro Stato membro dell’Unione europea o al di fuori dell’Unione europea, mentre il luogo da cui viene spedito il prodotto è sempre l’Italia.

Tenuto conto che i clienti finali hanno il diritto di restituire la merce acquistata entro 14 giorni dalla relativa data di consegna, la società, nel presupposto di essere un esportatore abituale, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se abbia diritto a reimportare i prodotti restituiti dai clienti extra-UE senza assolvere l’IVA all’importazione, utilizzando il plafond di cui all’art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.

Nella risposta in esame, l’Agenzia ha confermato che gli acquisti senza pagamento dell’IVA, nei limiti del plafond maturato nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti, possono essere effettuati anche da soggetti esteri identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato, direttamente o per mezzo della nomina di un rappresentante fiscale, in linea con quanto già chiarito dalla prassi amministrativa (si veda, da ultimo, la risoluzione n. 80/E/2011).

Pertanto, la società, identificata direttamente in Italia, può applicare la disciplina del plafond se è in possesso della qualifica di esportatore abituale, peraltro anche dopo la scadenza del periodo transitorio individuato dall’accordo regolatore della cd. “Brexit”, compreso tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020.

Ad avviso dell’Agenzia, la società, in veste di commissionario alla vendita, che effettua, tra l’altro, cessioni all’esportazione di beni che, sino alla consegna ai clienti finali, rimangono di proprietà dei partner, assume la qualifica di esportatore abituale e, quindi, può utilizzare il plafond maturato.

Tenuto, infatti, conto che la “finzione giuridica” che caratterizza, agli effetti dell’IVA, il contratto di commissione implica che i passaggi dei beni tra committente e commissionario, o viceversa, mantengano la stessa natura oggettiva e, dunque, anche il medesimo regime impositivo, la qualifica di esportatore abituale è riconosciuta sia al commissionario che al committente. Di conseguenza, la società è legittimata ad utilizzare il plafond generato dalle cessioni all’esportazione effettuate per conto del committente, anche se non acquista la proprietà dei beni esportati.