Organizzazioni di Volontariato: esenzione da imposta di bollo e di registro
Niente imposta di bollo e niente imposta di registro: questa è stata la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 22 del 8 gennaio 2021 ad un ente religioso in possesso della qualifica di organizzazione di volontariato (Odv) ed iscritto al corrispondente Registro, il quale chiedeva quale fosse il corretto comportamento da adottare a proposito della registrazione di un contratto di convenzione tra il Comune e l’ente circa l’accesso ai contributi derivanti dalla destinazione dell’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria incassati dal Comune.
Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore”, all’articolo 82 rispettivamente al
- comma 3, per l’imposta di registro, dispone l’esenzione
- sia per gli atti costitutivi
- sia per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato;
- comma 5, per l’imposta di bollo, dispone per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore.
Da quanto sopra è chiaro che l’ente godrà della esenzione perché la convenzione, con riferimento
- all’imposta di registro è “un atto connesso allo svolgimento dell’attività”
- all’imposta di bollo, è “un contratto” e successivamente “documenti”, posto in essere da un ente del Terzo settore.
L’interpello n. 22 in oggetto è un’ulteriore prassi a conferma di quanto già commentato sia dall’Agenzia Entrate con la risoluzione 21 dicembre 2017 n. 158/E e sia dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 maggio 2020 n. 4314 con particolare riferimento alla data a partire dalla quale far decorrere l’esenzione delle imposte in oggetto: ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 117/2017 alle Odv (e non solo, in quanto questo vale anche per Associazioni di Promozione Sociale e per le Onlus) iscritte nei rispettivi registri, in via transitoria nelle more della istituzione del Registro Unico del Terzo Settore, l’esenzione dalle imposte di registro e di bollo decorre dal primo gennaio 2018.
Tuttavia, l’esenzione è valida solo se gli atti posti in essere per la firma della convenzione ed il successivo utilizzo dei contributi sono connessi e finalizzati al raggiungimento delle finalità istituzionali dell’ente: con la risposta a questo interpello, in questo caso, l’Agenzia ha risposto positivamente.