Agevolazioni

Adeguamento ambienti di lavoro. Codice tributo da utilizzare per il credito d'imposta


L'art. 120 del Dl 34/2020 ha disposto il riconoscimento di un credito d'imposta per le spese sostenute nel corso del 2020 per l'adeguamento degli ambienti di lavoro a seguito del diffondersi dell'epidemia da Covid-19. Tale credito è utilizzabile in compensazione mediante modello F24 a partire dal mese di gennaio 2021 o, alternativamente ed anche in modo parziale, può essere ceduto a terzi.

Quali sono le caratteristiche di tale credito d'imposta?

  • i soggetti aventi diritto debbono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili, entro il 31 maggio 2021 (vedi Provvedimento del 10 luglio 2020);
  • ad ogni beneficiario viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60 % delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia; attenzione che l'ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il limite di 80.000 euro;
  • qualora si opti per la cessione, previa esercizio dell'opzione da comunicare all'Agenzia delle Entrate, è consentita la facoltà di procedere con altra cessione

Quali sono, però, i termini per l'utilizzo di tale credito da parte dei beneficiari, siano essi diretti o acquisiti per cessione?

La Legge di Bilancio 2021, all'art. 1, comma 1098 e 1099 ha modificato, infatti, i termini di utilizzo disposti dal decreto Rilancio accorciando di fatto i termini, e più precisamente:

  • il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite Modello F24 entro il 30 giugno 2021 (e non più entro il 31 dicembre 2021);
  • i sogetti beneficiari del credito possono optare per la cessione del credito finon al 30 giugno 2021, e non più fino al 31 dicembre 2021 come inizialmente previsto

Tale modifica apportata dalla Legge di Bilancio ha richiesto la pubblicazione del Provvedimento 259854/2021 che ha modificato le scadenze per l'utilizzo indicate da Provvedimento del 10 luglio scorso.

Infine, l'amministrazione finanziaria ha pubblicato la Risoluzione n°2/2021 che istituisce il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta.

Il codice tributo, utilizzabile dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021 per i soggetti aventi diritto è il seguente:

  • 6918” denominato “CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”

La suddetta Risoluzione specifica che "in sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.