Agevolazioni

Acquisto prima casa. Quando è possibile la detrazione degli interessi passivi su mutuo


Con la risposta a interpello n. 6 del 5 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la proroga dei termini da Covid-19 ai fini del diritto alla detrazione degli interessi passivi su mutuo per acquisto immobile da accorpare all'abitazione principale.

L’interpello 

Nel caso di specie l'istante riferisce di aver comprato il 10 agosto 2018, un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale dopo l'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia e intende fruire della detrazione degli interessi passivi del mutuo ipotecario di cui all'art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR.

Tuttavia, l’istante, a causa dell'interruzione delle opere per effetto della pandemia da Covid-19, non hanno potuto adibire l'unità immobiliare a sua dimora abituale nei termini previsti dalla legge (10 agosto 2020).

L'istante, ravvisando condizioni di obiettiva incertezza in ordine al quantum temporis di sospensione del termine biennale di decadenza, ritiene di poter comunque fruire della detrazione, atteso che il caso di specie integra una causa di forza maggiore, idonea ad impedire la decadenza dalla facoltà di detrarre gli interessi passivi.   

Soluzione delle entrate

Nella risposta al quesito sollevato dal contribuente, l'Agenzia delle Entrate ricorda prima di tutto il contenuto dell'art. 15, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), che prevede la detrazione degli interessi passivi e degli oneri dei mutui ipotecari "contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro annui." 

Precisa poi che la norma stabilisce anche che nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. 

Richiama quindi la Circolare n. 7/E/2017, la quale ha chiarito che qualora non fosse possibile fissare la dimora abituale presso l'unità abitativa entro due anni dall'acquisto per cause imputabili al Comune che non provvede in tempo utile al rilascio delle abilitazioni amministrative richieste, si potrà comunque usufruire della detrazione d'imposta.

Ora, nel caso, il ritardo con cui il contribuente ha potuto fissare la dimora nella prima casa  non è dipeso da una condotta riconducibile al Comune, ma al ritardo subito dai lavori di ristrutturazione dell'immobile a causa della sospensione delle attività motivata dalla pandemia da Coronavirus ancora in corso. 

Tale causa di forza maggiore è idonea a impedire la decadenza dall'agevolazione se accaduta in pendenza del termine entro cui stabilire la dimora abituale nell'immobile (cfr. Risoluzione n. 35/E/2002).

Tenuto conto dei divieti e dei blocchi negli spostamenti delle persone imposti dal 23 febbraio al 2 giugno 2020, in base ai D.P.C.M. del 23 febbraio e 9 marzo 2020 attuativi del D.L. n. 6/2020, nonché dal D.L. n. 33/2020, l’Agenzia ritiene che l'istante possa fruire della detrazione in esame, a condizione che l'immobile sia adibito a dimora abituale entro un tempo pari a due anni dal rogito, maggiorato del periodo sopra indicato. 

Nel caso in esame, quindi, si conclude che il contribuente possa accedere alla detrazione degli interessi passivi e degli oneri contratti per il mutuo prima casa in quanto si è verificata una causa di forza maggiore, ossia un evento imprevedibile, sopravvenuto, oggettivo e inevitabile, che ha rappresentato un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, non imputabile al soggetto obbligato. Causa di forza maggiore che è idonea a impedire la decadenza dall'agevolazione in quanto verificatasi in pendenza del termine entro il quale i contribuenti avrebbero dovuto fissare la residenza nella prima casa, con conseguente proroga del termine per la durata corrispondente alla forza maggiore.

Ad analoghe conclusioni l’Agenzia è pervenuta in un caso similare con la concomitante risposta ad interpello n. 8/2021.