Fisco

Aliquota iva per ristorazione da asporto e consegne a domicilio


La legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) prevede, con effetto retroattivo, l’aliquota IVA del 10 per cento con riferimento alle pietanze pronte e preparate al momento, anche fuori dalla somministrazione.

Come noto, purtroppo, a causa dell’emergenza pandemica da Covid-19, nel 2020, il settore della ristorazione ha dovuto limitare, per lunghi periodi, la propria operatività alla sola consegna a domicilio (cd. delivery) e all’asporto (cd. takeaway), attività qualificate “cessioni di beni alimentari”, che hanno imposto l’applicazione di aliquote diverse per ogni bene ceduto.

L’Agenzia delle Entrate, in sede di interpello (1), sulla base delle norme al momento vigenti, aveva, altresì, escluso la possibilità che l’asporto e la consegna a domicilio potessero essere assimilati, in termini di aliquota IVA applicabile, alla somministrazione.

La legge di Bilancio 2021 ha, viceversa, stabilito che alle attività di asporto e consegna a domicilio sia applicata l’aliquota IVA del 10 per cento, già prevista normativamente per la ristorazione con  somministrazione.

In particolare, il comma 40 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2021 introduce l’aliquota IVA del 10 per cento per le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

Restano escluse dal perimetro della norma le bevande, le quali, pertanto, sono assoggettate ad aliquote diverse a seconda della tipologia di bevanda ceduta. Ciò in quanto la disposizione recata dalla legge di Bilancio 2021 non assimila tout court l’asporto e la consegna a domicilio alla somministrazione.

Infine, si rimarca che la novità legislativa in esame è una norma di interpretazione autentica, pertanto ha valore retroattivo.

 


(1) Cfr. Agenzia delle Entrate - Risposta ad interpello n. 581 del 14 dicembre 2020.