Rivalutazione minimale e massimale di rendita INAIL dal 1° luglio 2020
Con la Circolare n. 47 del 28 dicembre 2020, l’INAIL riepiloga i limiti di retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo validi dal 1° luglio 2020. Il decreto del Ministero del lavoro del 3 agosto 2020 ha infatti rivalutato dello 0,50% le prestazioni economiche erogate dall’Istituto nel settore industria, stabilendo, con decorrenza 1° luglio 2020, gli importi del minimale e massimale di rendita nelle misure di euro 16.636,20 e di euro 30.895,80.
Sulla base di tali importi sono stati, quindi, aggiornati i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, da variare secondo la rivalutazione delle rendite. Si ricorda che, come illustrato dall’INAIL nella Circolare n. 25 del 23 settembre 2019, gli importi del minimale e del massimale di rendita da utilizzare per il primo semestre del 2020 e validi dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 sono pari rispettivamente ad euro 16.554,30 e ad euro 30.743,70.
Di seguito si riassumono gli importi di retribuzione imponibile, validi per il 2020, per alcune delle tipologie di assicurati che maggiormente ricorrono, da utilizzare per la prossima Autoliquidazione del premio 2020/2021, in scadenza il 16 febbraio 2021
ANNO 2020 |
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LAVORATORI CON RETRIBUZIONE CONVENZIONALE ANNUALE PARI AL MINIMALE DI RENDITA
Le categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita sono: · detenuti e internati; · allievi dei corsi di istruzione professionale; · lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità; · lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento; · lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale; · giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.
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Fino al 30.6.2020
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Importo giornaliero |
euro 55,18 |
Importo mensile |
euro 1.379,53 |
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Dal 1.7.2020
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Importo giornaliero |
euro 55,45 |
Importo mensile |
euro 1.386,35 |
ANNO 2020 |
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LAVORATORI DELL’AREA DIRIGENZIALE
La base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. Per i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part time, si deve applica l’importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l’orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale. |
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Senza contratto part-time |
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Fino al 30.6.2020 |
Importo giornaliero |
euro 102,48 |
Importo mensile |
euro 2.561,98 |
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Dal 1.7.2020 |
Importo giornaliero |
euro 102,99 |
Importo mensile |
euro 2.574,65 |
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Con contratto part-time |
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Fino al 30.6.2020 |
Importo orario |
euro 12,81 |
Dal 1.7.2020 |
Importo orario |
euro 12,87 |
ANNO 2020 |
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LAVORATORI PARASUBORDINATI
La base imponibile su cui calcolare il premio dovuto, è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail.
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Fino al 30.6.2020 |
Minimale mensile |
euro 1.379,53 |
Minimale annuo |
euro 16.554,30 |
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Massimale mensile |
euro 2.561,98 |
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Massimale annuo |
euro 30.743,70 |
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Dal 1.7.2020 |
Minimale mensile |
euro 1.386,35 |
Minimale annuo |
euro 16.636,20 |
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Massimale mensile |
euro 2.574,65 |
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Massimale annuo |
euro 30.895,80 |