Agevolazioni

Detrazione lavoro dipendente. Importi modificati a partire dal 1° gennaio 2021


Il Decreto legge 183/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 323 del 31 dicembre 2021 appone immediata modifica a quanto stabilito dall'art. 1, comma 8 della Legge di Bilancio 2021 appena pubblicata. La Legge di Bilancio 2021 aveva, infatti, previsto la seguente modifica all'art. 2 comma 2 del Dl 3/2020 convertito nella Legge 21/2020: "nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l’ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020"; in questo modo nulla era stato previsto per il primo semestre 2021.

Il Dl 3/2020 dispose, infatti, le nuove misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente; in particolar modo l'art. 2, aveva previsto al comma 1 che "in  vista  di  una  revisione  strutturale  del  sistema  delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli  49, con esclusione di quelli indicati nel comma  2,  lettera  a),  e  50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una ulteriore  detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo  pari a: 

  • 480 euro, aumentata del prodotto  tra  120  euro  e  l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000  euro,  diminuito  del  reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo  e' superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; 
  • 480 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma  non  a  40.000  euro;  la  detrazione  spetta per   la   parte corrispondente al rapporto tra l'importo di  40.000  euro,  diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro. "

Il decreto legge appena pubblicato in Gazzetta il 31 dicembre 2020 stabilisce l'ordine temporale indicando che tale diritto spetta per le  prestazioni  rese  dal  1°  luglio  2020  al  31 dicembre 2020, mentre modifica completamente il comma 2 dell'art. 2 del Dl 3/2020 inserendo, di fatto, le detrazioni spettanti per il primo semestre 2021 (a partire dal 1° gennaio 2021) nell'ordine di:

  • 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e  l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000  euro,  diminuito  del  reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo  e' superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; 
  • 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a  35.000 euro ma non  a  40.000  euro;  la  detrazione  spetta  per  la  parte corrispondente al rapporto tra l'importo di  40.000  euro,  diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.