La Legge di Bilancio 2021 in Gazzetta. Rivalutazioni estese anche all'avviamento
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n°322 del 30 dicembre 2020, S.O. n° 46. è stata pubblicata la Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). La Legge è composta da 20 articoli (l'art. 1 si compone di 1150 commi) e contiene tutte le misure pensate dal Legislatore per il 2021 (alcune norme estendono la loro efficacia anche negli anni successivi), anno immediatamente successivo a quello che ha subito il diffondersi della pandemia da Covid-19.
Tutte le misure di rilevante interesse verranno, come di consueto, analizzate tramite la pubblicazione di specifici ed utili approfondimenti da parte degli autori di Consulenza.it.
Tra le misure inserite nella Legge di Bilancio 2021 vi è l'estensione della Rivalutazione ex art. 110 del Dl Agosto all'avviamento ed alle altre attività immateriali.
L'art. 1, comma 83 prevede infatti che "dopo il comma 8 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente:
«8-bis. Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019».
Il Decreto Agosto (art. 110), poi convertito in Legge, ha, infatti, introdotto la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Tale possibilità è estesa anche ai soggetti con esercizio a cavallo.
Soggetti interessati:
- Società di capitali;
- Enti non commerciali
Caratteristiche:
- Può essere effettuata in deroga alle disposizioni del codice civile (esclusi gli immobili merce) tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva;
- È effettuata in deroga a quanto disposto dall’art. 2426 cc;
- Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato (in tutto o solo in parte) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%;
- Il maggior valore attribuito a beni e partecipazioni può essere poi riconosciuto fiscalmente a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui si è effettuata la rivalutazione mediante il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% (beni ammortizzabili e non);
- Il pagamento potrà avvenire in 3 rate (la prima entro il termine utile per il pagamento delle imposte)
Saldo attivo di rivalutazione
- Dev’essere imputato a capitale o accantonato in una speciale riserva;
- Tale riserva non può avere altro utilizzo e per effetto dell’art. 13 della Legge 342/2000 è una riserva in sospensione d’imposta.
- È possibile affrancare fiscalmente la riserva, in tutto o in parte, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva (max 3 rate) del 10% del valore.
- Se la riserva è stata affrancata diventa liberamente distribuibile ai soci (riserva di utili da sottoporre, in capo ai soci, alla tassazione prevista per la distribuzione dei dividendi).
Si ricorda che...
In caso di cessione a titolo oneroso o assegnazione al socio prima del riconoscimento giuridico degli effetti fiscali dell’operazione, la relativa plusvalenza o minusvalenza generata dovrà essere calcolata sulla base del costo del bene prima della rivalutazione.
Per i beni Industria 4.0 su cui si applicato il super ed iper ammortamento, la scelta di applicare la rivalutazione del bene comporterà l’emergere, dal punto di vista fiscale, di una differenza tra la base di calcolo degli ammortamenti ordinari e quella dei super ed iper ammortamenti (doppio binario).