Cessioni oro. Il codice da indicare nella fattura elettronica
Nella risposta n.16 del 24 dicembre 2020, relativa ad un’istanza di “consulenza giuridica”, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le cessioni di oro occorre indicare, dal 1° gennaio 2021, nelle fatture elettroniche il “codice natura N6.2”, conformemente a quanto richiesto dalle ultime specifiche tecniche, relative all’emissione della fattura elettronica, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2020 n. 166579/2020.
Nella risposta in questione, l’Agenzia ribadisce che per le cessioni di oro da investimento o ad esso equiparate, si applica, ai fini IVA, il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), nell’ambito del quale la fattura viene emessa senza indicazione dell’IVA in quanto spetta al cessionario l’indicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 17, 5° comma, del decreto IVA (DPR n.633/1972).
In sede di emissione delle relative fatture da parte del cedente, in conformità alle ultime “specifiche tecniche” emanate, occorre indicare, dal 1° gennaio 2021, ai fini dell’identificazione della natura dell’operazione, il codice N6.2 - “inversione contabile - cessione di oro e argento puro”.
Tale precisazione operativa, contenuta nella citata “consulenza giuridica”, è scaturita da un’istanza prodotta da una società che ha descritto il caso di una pluralità di imprese operanti sia nel campo della produzione e commercio dell’oro, sia nel commercio di oggetti preziosi usati da destinare a fusione per ricavarne oro.
Nello specifico, la società istante ha chiesto se anche i commercianti di gioielleria usata, dal prossimo gennaio 2021, dovranno adeguarsi alle richiamate specifiche tecniche - con l’obbligo di indicare i nuovi codici “Tipo Documento” e “Natura operazione” per consentire l’applicazione del meccanismo del reverse charge - utilizzando il Codice N6.2 o altro codice.
In merito alle cessioni di oro e di oggetti realizzati con tale materiale, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato i numerosi documenti, sia di prassi, sia di risposta, emanati in relazione a specifiche istanze di contribuenti e loro associazioni, citando le risoluzioni n.375/2002 e n. 92/2013 nonché la risposta a consulenza giuridica n. 13 del 18 novembre 2020.
In buona sostanza alle cessioni di oro - diverso da quello da investimento o cosiddetto industriale - effettuate a favore di soggetti passivi, secondo l’Agenzia, si applica il regime di imponibilità, con assolvimento dell’imposta mediante reverse charge. Al riguardo la citata risoluzione n. 375/2002 ha chiarito che i prodotti finiti d’oro usati, ceduti a soggetti passivi che effettuano lavorazione di oro industriale, anche se non qualificabili sotto il profilo merceologico come “oro industriale” ai sensi della legge n.7/2000, possono essere assimilati, ai fini IVA, a quest’ultimo prodotto in considerazione “dell’univoca destinazione del metallo prezioso alla lavorazione da parte del cessionario”. Il meccanismo del reverse charge o inversione contabile, quindi, trova applicazione anche nei confronti dei commercianti all’ingrosso e/o al dettaglio di preziosi che acquistano oggetti d’oro usati per poi rivenderli, sotto forma di rottami d’oro, a soggetti che operano nel settore dell’affinazione e del recupero di metalli preziosi.
Da tale assimilazione consegue che, ai fini dell’indicazione del “codice natura” dell’operazione, come richiesto dalle specifiche tecniche, dal 1° gennaio 2021, si dovrà indicare nella fattura elettronica il codice “N6.2 inversione contabile - cessione di oro e argento puro”.