Cassa integrazione Covid-19. I casi di esonero dal versamento contributi previdenziali
L’INPS, con messaggio numero 4781 del 21 dicembre 2020, ha fornito precisazioni in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.
L’Istituto ha così riepilogato le precedenti indicazioni presenti nel messaggio n. 4487 del 27 novembre 2020: i datori di lavoro devono inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, l’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020” nella quale dovranno essere dichiarate:
a) le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020;
b) la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
c) la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
d) l’importo dell’esonero.
Fruizione
L’esonero può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020 (trasmissione entro il 31 gennaio 2021).
L’ente ha precisato l’esonero può essere fruito per l’intero importo sulla denuncia relativa anche ad una sola mensilità laddove sussista la capienza. Qualora non sia possibile fruire dell’intero importo dell’esonero con le denunce correnti, è possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse (sempre tenendo conto del limite dei 4 mesi) avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).