Fisco

Proventi cessioni titoli di debito garantiti. Rilevanti per il pro-rata


Ai fini del calcolo del pro-rata di detrazione dell’IVA assumono rilevanza anche i proventi derivanti dalla cessione di titoli di debito garantiti da mutui ipotecari posta in essere nell’ambito della gestione della liquidità giacente in eccesso.

È la risposta all’interpello n. 606 del 18 dicembre 2020, con la quale l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’ambito applicativo della disciplina del pro-rata di detrazione per la cessione di titoli di debito garantiti da mutui ipotecari, che la società istante intende porre in essere, nell’ambito della gestione della liquidità giacente in eccesso.

L’art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 dispone che, nell’ipotesi in cui uno stesso soggetto passivo IVA effettui operazioni imponibili ed operazioni esenti dall’imposta, il diritto alla detrazione spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all’art. 19-bis del medesimo D.P.R. n. 633/1972.

Sono escluse dal calcolo del pro-rata di detrazione le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del comma 1 dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, quando le stesse non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo, sono effettuate nell’ambito dell’attività occasionale o sono accessorie alle operazioni imponibili.

In base al consolidato orientamento della giurisprudenza, sono inclusi nel calcolo della percentuale di detrazione tutti gli atti che, ancorché non previsti nell’atto costitutivo, si raccordano con il fine societario secondo parametri di regolarità causale e sono legati allo stesso da un nesso di carattere funzionale non occasionale.

Sempre in via interpretativa, è stato specificato che non può essere considerata occasionale l’attività economica esercitata per professione abituale, ancorché non esclusiva, tanto che la stessa può esplicarsi anche in un unico affare, che implichi il compimento di una serie coordinata di atti economici. Ai fini, invece, della qualificazione delle operazioni esenti come accessorie a quelle imponibili, agli effetti del calcolo della percentuale di detrazione, rilevano alcuni indizi, come il rapporto tra le attività esenti e le attività imponibili e l’impiego di beni e servizi soggetti ad IVA per l’effettuazione delle operazioni esenti.

Nel caso di specie, la società istante, al fine di incrementare la redditività complessiva, oltre ad esercitare le attività principali, svolge l’attività di gestione della liquidità giacente in eccesso che si sostanzia nell’effettuazione di operazioni di compravendita di strumenti finanziari costituiti principalmente da titoli di debito garantiti.

Nel corso degli anni, il volume d’affari riferito alla predetta attività di investimento della liquidità giacente ha rappresentato mediamente il 30% del volume d’affari totale della società, mentre i costi afferenti all’esercizio dell’attività di gestione della liquidità sono quantificati in quelli indiretti sostenuti dalla funzione locale per la supervisione della contabilizzazione e reportistica delle transazioni.

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, l’attività di gestione della liquidità giacente, configurando parte integrante del core business esercitato dalla società istante, costituisce, ai fini della determinazione della percentuale di detrazione di cui all’art. 19-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, uno strumento normale funzionale e non meramente occasionale al conseguimento del fine lucrativo.

Detta attività, inoltre, non sembra potersi qualificare, sulla base dei principi statuiti dai giudici comunitari, come operazione accessoria, ai fini dell’esclusione dal calcolo del pro-rata, atteso che la gestione del portafoglio di investimento della liquidità rappresenta, di fatto, il prolungamento diretto, permanente e necessario della complessa attività svolta dalla società.

Di conseguenza, ha concluso l’Agenzia, i proventi derivanti dalle operazioni di cessione dei titoli di cui trattasi, esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 4), del D.P.R. n. 633/ 1972, concorrono alla determinazione del pro-rata di detrazione.