Fisco

Riqualificazione energetica. Casi di applicazione dell'aliquota ridotta IVA 10%


L’aliquota IVA applicabile agli interventi di riqualificazione energetica dipende dalla qualificazione urbanistica dei lavori, essendo agevolati con l’aliquota del 10% – a parte le manutenzioni sugli edifici a prevalente destinazione abitativa privata – gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica.

È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 604 del 18 dicembre 2020.

Nel caso di specie, l’istante si è aggiudicato la gara d’appalto indetta da una Università per la realizzazione dei lavori di riqualificazione energetica degli edifici universitari, consistenti in un insieme sistematico di interventi di recupero (es. rifacimento del controsoffitto, degli impianti di scolo, ecc.).

In merito alla possibilità di applicare l’aliquota IVA ridotta del 10% prevista, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, dal n. 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, occorre avere riguardo alle disposizioni dell’art. 31, lett. c), d) ed e), della L. n. 457/1978, trasfuse nelle lett. c), d) ed f) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia), fermo restando che la qualificazione degli interventi urbanistici ai sensi delle citate disposizioni deve tenere conto di tutte le previsioni che regolano la materia.

In particolare, l’art. 123 del citato Testo unico dell’edilizia stabilisce che gli interventi di utilizzo delle fonti di energia in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria.

Di conseguenza, riguardo all’applicabilità dell’agevolazione di cui al n. 127-quaterdecies) ai lavori di riqualificazione energetica, oggetto del contratto d’appalto, sul complesso universitario, l’Agenzia ha osservato che, per la corretta definizione degli interventi edilizi indicati dall’istante, occorre fare riferimento alla classificazione operata dall’art. 31, comma 1, della L. n. 457/1978, essendo agevolati gli interventi di recupero qualificabili come restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, restando, invece, esclusi gli interventi classificati o classificabili di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nella documentazione sottoscritta dall’Università, i lavori in corso di esecuzione presso gli edifici del complesso universitario sono qualificabili come lavori di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31, lett. d), della L. n. 457/1978, trasfuso nell’art. 3, lett. d), del Testo unico dell’edilizia, per cui ad essi si applica l’aliquota IVA ridotta del 10%.

Non possono, invece, beneficiare dell’aliquota ridotta le attività qualificabili come mera manutenzione (ordinaria e straordinaria), ivi inclusi gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all’art. 1 della L. n. 10/1991 in edifici ed impianti industriali.

Come, tuttavia, puntualizzato dall’Agenzia delle Entrate, quando gli interventi previsti in ciascuna delle categorie dell’art. 31 della L. n. 457/1978 sono integrati o correlati ad interventi di categorie diverse (ad esempio, negli interventi di ristrutturazione edilizia sono necessarie, per completare l’intervento nel suo insieme, opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria) occorre tenere conto del carattere assorbente della categoria “superiore” rispetto a quella “inferiore”, al fine dell’esatta individuazione degli interventi da realizzare e dell’applicazione delle relative disposizioni agevolative.

Per le operazioni in esame, il soggetto tenuto al versamento dell’IVA è il committente, che, in quanto ente pubblico, rientra nell’ambito di applicazione del meccanismo dello split payment di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Qualora i lavori oggetto del contratto d’appalto stipulato con l’Università non siano, di fatto, riconducibili tra gli interventi di ristrutturazione edilizia diventa obbligatorio applicare l’aliquota IVA ordinaria, con la conseguenza che il fornitore che ha erroneamente applicato l’aliquota agevolata, risponde sia della sanzione di cui all’art. 6, comma 1, del DLgs. n. 471/1997 per la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili, sia della sanzione di cui all’art. 13, commi 1 e 3, del medesimo decreto, per carente versamento dell’IVA dovuta all’Erario.