Fisco

Adesione della Croazia all'Unione Europea


Il 1° luglio 2013 la Croazia è diventata il 28° Stato membro dell'UE, dopo essersi candidata all'adesione nel 2003 e aver avviato i negoziati nel 2005. L'obiettivo è ora un'ulteriore integrazione: il Paese dovrebbe diventare membro dello spazio Schengen nel 2015 e abbandonare la kuna per adottare l'euro non appena l'economia nazionale rispetterà i criteri stabiliti in materia di inflazione, finanze pubbliche, stabilità dei tassi di cambio e tassi di interesse.

Le disposizioni contenute nella circolare 11/D dell'Agenzia delle Dogane

L’Atto di adesione della Repubblica di Croazia prevede che, alla data del 1° luglio 2013 le disposizioni dei Trattati originari e il diritto derivato da tali Trattati vincolano il nuovo Stato membro, in applicazione del principio dell’ “acquis comunitario”. Lo stesso Atto di adesione stabilisce, inoltre, che le disposizioni dei Trattati originari e il diritto derivato da tali Trattati si applicano nel nuovo Stato membro alle condizioni previste dall’Atto di adesione medesimo (es. applicazione dei Trattati così come modificati dall’Atto di adesione, applicazione di misure transitorie etc).

Ne deriva che le merci le quali, al momento dell’adesione, si trovano in libera pratica nell’Unione o nel nuovo Stato membro, risultano assoggettate allo stesso regime nell’insieme dell’Unione allargata; il principio si applica a tali prodotti anche qualora, prima dell’adesione, essi siano stati vincolati ad un regime doganale (ad esempio: transito, ammissione temporanea) appurato dopo l’adesione; in questo caso, tuttavia, è necessario comprovare lo status UE dei prodotti, in modo da impedire che i prodotti sui quali non siano stati pagati i dazi doganali dovuti beneficino ingiustificatamente degli effetti dell’adesione.

Inoltre, taluni movimenti di merci, iniziati prima dell’entrata in vigore dell’adesione e conclusi dopo tale momento, restano soggetti alla vigente legislazione doganale del nuovo Stato membro ed inoltre restano valide, per un periodo transitorio, alcune autorizzazioni e prove di origine emesse in base alla precedente normativa del nuovo Stato membro.

In materia di regimi doganali economici, si precisa che i regimi sospensivi iniziati prima dell’adesione e non ancora appurati alla data di adesione devono essere conclusi in Croazia secondo le regole previste dalla normativa dell’Unione.

Conseguenze in riferimento alla normativa IVA

Qualora un bene sia vincolato ad un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all’importazione o ad uno dei regimi o delle situazioni di cui all’art. 156 della Direttiva 2006/112/CE (custodia temporanea, zona franca o deposito franco, deposito doganale, perfezionamento attivo) o ad un regime di transito, le disposizioni in vigore alla data in cui il bene è stato vincolato ad uno dei suddetti regimi o situazioni continuano ad essere applicate, anche dopo il 1° luglio 2013, fino al momento dello svincolo (artt. 406 e 407).

In linea di principio, pertanto, lo svincolo del bene da uno dei suddetti regimi o situazioni analoghe è operazione assimilata all’importazione e l’importazione si considera effettuata e, di conseguenza, l’IVA è dovuta nello Stato membro nel cui territorio il bene viene svincolato dal regime o dalla situazione al quale era stato vincolato prima della data di adesione (artt. 408 e 409).

Inoltre, in deroga all’art. 71 della Direttiva 2006/112/CE, l’importazione è effettuata senza dar luogo al fatto generatore dell’imposta in presenza delle seguenti condizioni (art. 410):

  • il bene importato è spedito o trasportato fuori dell’Unione allargata
  • il bene importato ai sensi dell'articolo 408, paragrafo 1, lettera a) è diverso da un mezzo di trasporto ed è rispedito o trasportato nello Stato membro a partire dal quale era stato esportato avendo come destinatario la persona che l'aveva esportato
  • il bene importato ai sensi dell'articolo 408, paragrafo 1, lettera a) è un mezzo di trasporto che era stato acquistato o importato, prima della data di adesione, alle condizioni generali di imposizione del mercato interno del nuovo Stato membro o di uno degli Stati membri dell’Unione, o non aveva beneficiato, in ragione della sua esportazione, di un'esenzione o di un rimborso dell'IVA.

In particolare, la suddetta ultima condizione si reputa soddisfatta nei casi seguenti:

  1. quando il termine tra la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto e la data di adesione all'Unione europea supera gli otto anni
  2. quando l'importo dell'imposta che sarebbe dovuta in ragione dell'importazione è insignificante

Quali conclusioni possiamo trarre, dunque?

Una prima conclusione è che le vecchie norme continuano ad essere applicate fino al momento in cui le merci sono svincolate da tali regimi dopo il 1° luglio 2013. In linea di principio, una volta svincolati da uno di questi regimi particolari, le merci sono oggetto di un’importazione, con l’IVA da assolvere nel paese in cui le merci si trovano quando cessano di essere vincolate a tali regimi.

Una seconda conclusione è che tali merci, in linea di principio, saranno assoggettate all’IVA al momento dell’importazione, una volta svincolate da tali regimi dopo il 1° luglio 2013.

Una terza conclusione è che in certi casi e a certe condizioni il bene NON è soggetto a IVA una volta svincolato da questi regimi dopo il 1° luglio 2013.

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