Fisco

IVA al 10% per impianti di produzione e distribuzione di calore-energia


La realizzazione di un impianto di cogenerazione di calore-energia ad alto rendimento è soggetto a IVA con l’aliquota IVA ridotta del 10% e la stessa agevolazione si applica ai contratti d’appalto aventi ad oggetto il suo ampliamento.

A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 581 del 14 dicembre 2020.

In base ai n. 127-quinquies), 127-sexies) e 127-septies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, si applica l’aliquota IVA ridotta del 10% alla costruzione degli impianti di produzione, alle reti di distribuzione di calore-energia (cd. “teleriscaldamento”) e agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica.

Fermo restando che l’elenco delle opere e degli impianti è tassativo, la prassi amministrativa, in merito agli impianti di produzione di calore-energia, ha specificato che si considerano tali quelli di produzione e distribuzione di calore, sotto forma di vapore od acqua surriscaldata anche derivato da centrali di produzione termoelettrica, che immesso in apposite reti urbane, viene impiegato da utenze civili, commerciali e industriali. Trattasi, in sostanza, di impianti che producono energia e calore che non viene disperso, ma utilizzato per riscaldare l’acqua o produrre vapore acqueo da inviare alle singole utenze cittadine.

Nel caso di specie, sulla base degli elementi descritti e della rappresentazione dei fatti, l’Agenzia ha ritenuto che all’impianto in oggetto sia applicabile l’aliquota IVA agevolata del 10%, in quanto ricompreso nella più ampia categoria di “impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia” di cui al citato n. 127-quinquies), ovvero ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione del suddetto impianto, come stabilito dal n. 127-sexies), a condizione che i predetti beni siano acquistati da soggetti che rilasciano, sotto la propria responsabilità, un’apposita dichiarazione al cedente dalla quale risulti che i beni acquistati sono destinati ad essere impiegati per l’installazione o costruzione dell’impianto.

Tale soluzione interpretativa, peraltro, è coerente con la considerazione che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, sono irrilevanti le caratteristiche intrinseche dell’impianto, dovendosi avere riguardo esclusivamente alla circostanza che l’impianto sia idoneo a produrre calore-energia.

L’agevolazione in esame si rende, inoltre, applicabile ai contratti d’appalto aventi per oggetto l’ampliamento degli impianti di produzione e delle reti di distribuzione di calore-energia, in quanto, per consolidata interpretazione amministrativa relativa ai casi di ampliamento di altre tipologie di impianti, ricompresi nel n. 127-quinquies), l’ampliamento va considerato come una nuova “parziale” costruzione.