Fisco

Imposta di bollo. Sanzioni per il mancato pagamento


Tre sono i quesiti posti in merito al mancato pagamento dell'imposta di bollo a cui l'Agenzia delle Entrate ha risposto con la pubblicazione della Consulenza giuridica n.14.

Quesito n°1

In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo, la sanzione applicabile è in funzione del tipo di fattura - cartacea o elettronica - in relazione alla quale è commessa la violazione?

L'imposta di bollo può essere assolta in 3 modi:

  1. applicazione del contrassegno per le sole fatture cartacee;
  2. in modo virtuale (art. 15 DPR 642/1972) per le fatture cartacee e per quelle emesse con sistemi elettronici;
  3. secondo le modalità individuate dall'art. 6 del DM 2014 per le sole fatture elettroniche emesse attraverso lo SDI (pagamento trimestrale con pagamento entro il 20 del mese successivo alla chiusura del trimestre)

Se l'imposta di bollo è assolta con il contrassegno la sanzione amministrativa in caso di mancato pagamento va dal 100% al 500% dell'imposta dovuta, mentre se l'imposta di bollo è assolta con modalità diverse dal contrassegno è prevista una sanzione amministrativa pari al 30% di quanto non versato; in quest'ultimo caso rimane salva la possibilità di utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso (sanzione ridotta della metà se il versamento è effettuato entro 90 giorni, ridotta ad 1/15 se il versamento avviene entro i 15 giorni dalla scadenza naturale). In caso di mancato pagamento da parte del contribuente dell'importo dovuto a seguito di comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria, si procede con l'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto.

Quesito n. 2

"Per le fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021 mediante il Sistema di Interscambio (di seguito SdI) l'articolo 12-novies, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2019 dispone, tra l'altro, che "in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento [dell'imposta di bollo, n.d.r.], l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente [...] l'ammontare [...], della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, [...]". La riduzione ad un terzo si applica alle diverse misure sanzionatorie come individuate dal citato articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997?"

Si, in caso di mancato versamento si applicano le seguenti sanzioni:

  • 30% (versamento oltre i 90 giorni dalla scadenza);
  • 15% (versamento entro 90 giorni dalla scadenza);
  • 1/15 per ciascun giorno di ritardo (versamento entro i 15 giorni dalla scadenza)

Quesito n.3

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021 mediante SdI:

  • la sanzione cui rinvia l'articolo 12-novies, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 (ovvero le diverse misure sanzionatorie come individuate dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997) possa essere ravveduta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997;
  • il ravvedimento non sia inibito dalla ricezione della comunicazione con la quale l'Agenzia delle entrate informa il contribuente della violazione commessa.

Premesso che l'articolo 12-novies, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 prevede che "Ai fini del  calcolo  dell'imposta  di  bollo  dovuta  ai  sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del  Ministro  dell'economia  e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 146 del 26 giugno 2014,  in  base  ai  dati  indicati  nelle  fatture elettroniche inviate attraverso il sistema  di  interscambio  di  cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge  24  dicembre  2007,  n. 244, l'Agenzia delle  entrate  integra  le  fatture  che  non  recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6,  comma  2,  avvalendosi  di  procedure automatizzate.  Nei  casi  in  cui  i  dati  indicati  nelle  fatture elettroniche non siano sufficienti per  i  fini  di  cui  al  periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  642.  In  caso  di mancato, insufficiente o tardivo  pagamento  dell'imposta  resa  nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo  6,  comma  2,  del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  17  giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo  13,  comma  1,  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di  cui al primo periodo,  salvo  quanto  previsto  dal  terzo  periodo,  si applicano alle fatture inviate dal  1°  gennaio  2020  attraverso  il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della legge n.244 del 2007. Con decreto del Ministro dell'economia  e delle  finanze  sono  adottate  le  disposizioni  di  attuazione  del presente  comma,  ivi  comprese  le   procedure   per   il   recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle  sanzioni  di cui al terzo periodo. e che il citato decreto non è ancora stato emanato, l'amministrazione finanziaria rileva che:

  • sulla sanzione citata nel citato art. 12 novies si possa applicare l'istituto del ravvedimento operoso se il contribuente decide di regolarizzare spontaneamente la propria posizione;
  • l'invio della comunicazione di violazione da parte dell'Agenzia delle Entrate comporta l'impossibilità di utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso