Imposta di bollo. Sanzioni per il mancato pagamento
Tre sono i quesiti posti in merito al mancato pagamento dell'imposta di bollo a cui l'Agenzia delle Entrate ha risposto con la pubblicazione della Consulenza giuridica n.14.
Quesito n°1
In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo, la sanzione applicabile è in funzione del tipo di fattura - cartacea o elettronica - in relazione alla quale è commessa la violazione?
L'imposta di bollo può essere assolta in 3 modi:
- applicazione del contrassegno per le sole fatture cartacee;
- in modo virtuale (art. 15 DPR 642/1972) per le fatture cartacee e per quelle emesse con sistemi elettronici;
- secondo le modalità individuate dall'art. 6 del DM 2014 per le sole fatture elettroniche emesse attraverso lo SDI (pagamento trimestrale con pagamento entro il 20 del mese successivo alla chiusura del trimestre)
Se l'imposta di bollo è assolta con il contrassegno la sanzione amministrativa in caso di mancato pagamento va dal 100% al 500% dell'imposta dovuta, mentre se l'imposta di bollo è assolta con modalità diverse dal contrassegno è prevista una sanzione amministrativa pari al 30% di quanto non versato; in quest'ultimo caso rimane salva la possibilità di utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso (sanzione ridotta della metà se il versamento è effettuato entro 90 giorni, ridotta ad 1/15 se il versamento avviene entro i 15 giorni dalla scadenza naturale). In caso di mancato pagamento da parte del contribuente dell'importo dovuto a seguito di comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria, si procede con l'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto.
Quesito n. 2
"Per le fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021 mediante il Sistema di Interscambio (di seguito SdI) l'articolo 12-novies, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2019 dispone, tra l'altro, che "in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento [dell'imposta di bollo, n.d.r.], l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente [...] l'ammontare [...], della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, [...]". La riduzione ad un terzo si applica alle diverse misure sanzionatorie come individuate dal citato articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997?"
Si, in caso di mancato versamento si applicano le seguenti sanzioni:
- 30% (versamento oltre i 90 giorni dalla scadenza);
- 15% (versamento entro 90 giorni dalla scadenza);
- 1/15 per ciascun giorno di ritardo (versamento entro i 15 giorni dalla scadenza)
Quesito n.3
In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021 mediante SdI:
- la sanzione cui rinvia l'articolo 12-novies, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 (ovvero le diverse misure sanzionatorie come individuate dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997) possa essere ravveduta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997;
- il ravvedimento non sia inibito dalla ricezione della comunicazione con la quale l'Agenzia delle entrate informa il contribuente della violazione commessa.
Premesso che l'articolo 12-novies, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 prevede che "Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della legge n.244 del 2007. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo." e che il citato decreto non è ancora stato emanato, l'amministrazione finanziaria rileva che:
- sulla sanzione citata nel citato art. 12 novies si possa applicare l'istituto del ravvedimento operoso se il contribuente decide di regolarizzare spontaneamente la propria posizione;
- l'invio della comunicazione di violazione da parte dell'Agenzia delle Entrate comporta l'impossibilità di utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso