INPS: il regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi
La Circolare n. 108 del 12 luglio dell'INPS istituisce l'unica fonte regolatrice del Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa: nell’ambito del processo di riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla confluenza di INPDAP ed ENPALS in INPS, infatti, e della necessaria razionalizzazione dell’organizzazione e delle procedure, l'INPS ha provveduto all’armonizzazione dei criteri regolatori in materia di pagamenti in forma rateale dei debiti contributivi, in fase amministrativa, di competenza della:
- Gestione privata
- dei Dipendenti pubblici
- dei Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico
Il contribuente, per ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria per contributi e sanzioni, deve presentare un’unica domanda, che comprenda tutti i debiti contributivi in fase amministrativa, maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dell'INPS, che risultano denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione dell’istanza medesima.
Le rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa possono essere concesse fino ad un massimo di 24 mesi.
Le condizioni per l’accoglimento del dilazionamento
- Atto di impegno ed elementi conoscitivi contenuti nella domanda
- Requisito di correntezza contributiva
- Rateazione breve e rateazione di periodi relativi ad esposizioni debitorie maturate nel corso di una precedente dilazione:
- domanda per accedere ad un apposito piano di rateazione breve
- domanda di nuova rateazione una volta estinta anticipatamente, con il pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute, la precedente rateazione
La domanda di rateazione e di emissione del piano di ammortamento
La definizione della domanda di rateazione, all’esito dell’istruttoria compiuta sulla base della verifica del rispetto di tutte le condizioni previste, avviene con un provvedimento motivato di accoglimento, cui segue l’emissione del piano di ammortamento ovvero con un provvedimento di reiezione.
Il provvedimento adottato è comunicato al contribuente all’indirizzo PEC o al numero di fax indicati alternativamente ed obbligatoriamente nella domanda. Il Regolamento definisce le fasi di gestione della domanda fissando il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda medesima per la conclusione del procedimento.
L'annullamento del piano di ammortamento
qualora all’esito dell’istruttoria compiuta, la domanda di rateazione sia definita con un provvedimento motivato di accoglimento e con l’emissione del piano di ammortamento, il mancato o parziale pagamento della prima rata, entro il termine assegnato con il medesimo piano comporterà l’annullamento del piano emesso.
In tal caso, resta preclusa la possibilità per il contribuente di proporre, per le medesime partite a debito, una nuova istanza di rateazione. Inoltre, i crediti interessati dall’annullamento saranno richiesti al contribuente con Avviso di Addebito e consegnati all’Agente della Riscossione per le successive attività di recupero.
La revoca della rateazione
Il permanere del titolo al pagamento in forma dilazionata dei crediti compresi nella domanda è condizionato alla circostanza che, nel corso della rateazione concessa, il contribuente provveda al regolare versamento sia della contribuzione dovuta per ciascuna Gestione, alle rispettive scadenze di legge, sia delle rate accordate.
In tal senso, all'atto della presentazione della domanda, il contribuente si impegna ad effettuare, in caso di accoglimento della medesima, sia il versamento delle rate mensili accordate e definite nel piano di ammortamento, sia il versamento dei contributi correnti mensili o periodici nei confronti di tutte le Gestioni previdenziali dell'Istituto.
Il venir meno di una o di entrambe le condizioni comporta l’immediata revoca della dilazione accordata.
La novità introdotta: istituita la rateazione breve
Il contribuente, in relazione alla specifica situazione debitoria maturata e sulla base di proprie valutazioni può accedere ad un apposito piano di rateazione breve di durata non superiore a sei mesi che possa consentire, a fronte di una situazione di temporanea mancanza di liquidità, l’effettuazione del versamento della contribuzione mensile o periodica, purché regolarmente denunciata o imposta (mantenendo la condizione di correntezza contributiva nel corso della rateazione principale concessa).
Il documento di prassi precisa come tale strumento possa essere utilizzato per una sola volta nel corso della rateazione principale e con pagamento da effettuare in un numero massimo di sei rate mensili. Tenuto conto del carattere di eccezionalità che il ricorso a tale strumento riveste, è stato previsto che il periodo dilazionabile in modalità breve potrà essere:
- tre mesi per i datori di lavoro ed i committenti
- un trimestre/rata per i lavoratori autonomi (Il contribuente che utilizzi tale modalità e che provveda al versamento delle rate richieste (nel numero massimo di sei) manterrà il requisito di correntezza contributiva previsto dal Regolamento)
In tal caso, il contribuente, oltre al regolare versamento delle rate accordate con la rateazione principale, dovrà effettuare il corretto adempimento delle rate in conto della rateazione breve.