Split payment: requisito soggettivo per l'applicazione
Con la risposta a interpello 10 dicembre 2020, n. 577, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non tutti i destinatari dell’obbligo di fattura elettronica PA sono compresi automaticamente nell’ambito di applicazione dello split payment, ai sensi dell’art. 5-bis del D.M. 23 gennaio 2015.
La fattispecie
Nel caso trattato dall’interpello in oggetto, una società è stata costituita per la costruzione e la realizzazione di un’infrastruttura a cui lo Stato italiano ha affidato il compito di razionalizzare il sistema nazionale del trasporto.
Nell'ambito della propria attività istituzionale, l’istante ha sottoscritto un protocollo d'intesa con enti pubblici, per effetto del quale e al fine di realizzare detta opera la società è stata inquadrata nell'elenco iPA (Indice governativo delle Pubbliche Amministrazioni) quale "Stazione Appaltante" (codice tipologia SA), rientrando tra i soggetti aggiudicatari di diritto privato che affidano appalti pubblici di lavori, forniture o servizi oppure concessioni di lavori pubblici o di servizi.
Il quesito è se alla società istante, in quanto soggetto accreditato nell'elenco iPA, quale Stazione Appaltante, avente codice tipologia "SA", possa ritenersi o meno applicabile il particolare regime IVA dello split payment (scissione dei pagamenti).
Esito delle Entrate
La platea di soggetti cui è destinata la disciplina della fatturazione elettronica PA (D.Lgs. n. 148/2018) è molto ampia, dal momento che l'obbligo di ricevere fattura elettronica è previsto, oltre che per le Amministrazioni, anche per i soggetti che sono tenuti ad osservare la disciplina dei contratti pubblici ("Codice dei contratti pubblici"). Il notevole ampliamento dei destinatari dell'obbligo di fattura elettronica PA non implica automaticamente che tutti tali soggetti siano compresi nell'ambito di applicazione dello split payment.
Tale elemento è confermato dal fatto che il novero dei soggetti destinatari delle due norme (split payment e fattura elettronica per i soggetti che applicano il Codice dei contratti pubblici) non coincide.
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione della norma all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (secondo cui per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del MEF), ai fini dell’esatta individuazione delle Pubbliche Amministrazioni (PA) tenute ad applicare la scissione dei pagamenti, occorre fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito iPA (www.indicepa.gov.it), senza considerare, tuttavia, i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”, che, pur essendo inclusi nell’anzidetto elenco, non sono destinatari dell’obbligo di fatturazione elettronica.
Con riguardo agli appalti pubblici, è stabilito che l’obbligo di ricevere la fattura elettronica è previsto, oltre che per le amministrazioni tenute ad applicare lo split payment, anche per i soggetti che sono tenuti ad osservare la disciplina dei contratti pubblici.
In linea generale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito (v. Circolare n. 27/E/2017) che il notevole ampliamento dei destinatari dell’obbligo di fattura elettronica PA non implica automaticamente che tutti tali soggetti siano compresi nell’ambito di applicazione dello split payment.
Pertanto, in carenza del requisito soggettivo, ossia la qualifica di amministrazione pubblica, non è prevista l’applicazione del meccanismo dello split payment.
Riguardo al caso di specie, alla stazione appaltante, soggetto aggiudicatore privato, destinatario della fatturazione elettronica PA prevista per il solo appalto pubblico, non risulti applicabile il particolare regime dello split payment, destinato, invece, per quanto concerne i soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244/2007.