Economia aziendale

Partecipazioni rivalutate. Cessione nel periodo di "sospensione"


Con risposta a interpello 4 dicembre 2020, n. 567, dell’Agenzia delle Entrate ha analizzato le modalità di recupero dell’imposta sostitutiva assolta dalle imprese per la rivalutazione dei beni nei casi  in cui i beni rivalutati vengano ceduti a terzi nel periodo di “moratoria” che le singole leggi prevedono ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze.

La fattispecie

Nella fattispecie in oggetto, l’istante fa presente che nell’anno 2018 ha provveduto a rivalutare una partecipazione iscritta in bilancio per la quale ha versato nel 2019 l’imposta sostitutiva indicandola nella dichiarazione dei redditi Modello Unico SC 2019, quadro RQ 88.

Sempre nel 2019 ha ceduto, a titolo oneroso, il bene rivalutato durante il c.d. “periodo di sospensione”, ossia prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita. Ciò ha comportato il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione (sicché per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo della partecipazione prima della rivalutazione) e il riconoscimento in capo al cedente di un credito d’imposta pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva riferibile alla rivalutazione dei beni ceduti, come previsto dall'art. 3, commi 3 e 4, del decreto MEF n. 86 del 2002

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle disposizioni dell’art. 1, commi da 940 a  950, della legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), che consentono la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

La rivalutazione prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.

L’importo del credito in questione è superiore a 5.000 euro.

In tal caso operano le più rigorose regole introdotte dall’art. 3, commi da 1 a 3, del D.L. n. 124/2019 (legge  n. 157/2019), le quali impongono l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti superiori alla soglia di 5.000 euro.

Il problema in esame riguarda le corrette modalità di recupero di detto credito d’imposta. 

Soluzione delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate argomenta che per i crediti d’imposta maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, per importi superiori a 5.000 euro annui, ai fini dell’utilizzo in compensazione, ex art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997, è obbligatoria la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel caso, il credito d’imposta è maturato a seguito del pagamento dell’imposta sostitutiva e della successiva cessione a titolo oneroso della partecipazione, eventi entrambi avvenuti nel corso del periodo d’imposta 2019. Risulta, pertanto applicabile, ai fini del suo utilizzo in compensazione, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il credito.

A tal fine, tenuto conto della modulistica in uso, l’Agenzia ritiene che il credito possa essere indicato nel quadro RN della dichiarazione dei redditi, nel campo destinato ad accogliere gli “altri crediti d’imposta” (rigo RN14, colonna 4, del modello Unico SC/2020).

Per effetto della compilazione di tale campo, il credito concorre alla liquidazione dell’IRES di periodo, eventualmente dando origine ad una eccedenza a credito, utilizzabile in compensazione esterna secondo le regole ordinarie.