Integrazioni salariali: chiarimenti dell’INPS
L’INPS, con la circolare n. 139 del 7 dicembre 2020, ha fornito le istruzioni relative alle nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte con decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
Il nuovo impianto normativo prevede, all’art. 12 del D.L. 139/2020, nuove misure a favore e sostegno dei lavoratori e delle imprese mediante la rideterminazione del periodo di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario che puo’ essere richiesto dal datore di lavoro. In particolare, la disciplina normativa prevede che l’istante siano:
• i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere lo svolgimento della propria attivita’ produttiva causa Covid 19;
• i datori di lavoro che hanno ridotto la propria attivita’ causa emergenza epidemiologica.
Il periodo per richiedere la concessione delle suddette integrazioni salariali puo’ essere richiesta dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 per una durata massima di 6 settimane.
Ai fini di una corretta applicazione della disciplina giuridica e’ necessario ricordare di ”leggere” la norma, l’art 12. Del D.L. Ristori, in combinato disposto con l’art. 1 del Decreto Agosto il quale regolamenta l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
Destinatari
Secondo quanto previsto all’art.12 del D.L. 137/2020 possono accedere alle 6 settimane di trattamenti di cui alla nuova disciplina:
• i datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, purché lo stesso periodo sia integralmente decorso;
• ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, come sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 - riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 - che dispone la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive – N.B: in questo caso i datori possono, quindi, accedere ai trattamenti di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, anche senza aver richiesto un precedente trattamento di integrazione salariale o essere stati autorizzati alla relativa fruizione.
Contributo addizionale
I datori di lavoro i datori di lavoro che presentano domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario) per le 6 settimane previste dal medesimo decreto-legge sono tenuti al versamento di un contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa determinato secondo le seguenti misure:
- 9% per le imprese che, sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre del 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- 18% per le imprese che, dal raffronto operato sul medesimo arco temporale sopra definito, non hanno subito alcuna riduzione del fatturato
Non sono tenuti al versamento del contributo addizionale i datori di lavoro che sono andati incontro a una perdita del fatturato pari o superiore al 20% ovvero quelli che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
Le istanze
L’Ente previdenziale, con la presente circolare, precisa che, tutti gli istanti, dovranno presentare domanda utilizzando la nuova causale “COVID -19 DL 137”.
In particolare, in caso di richiesta di Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020, la domanda deve essere presentata con la nuova causale “COVID -19 DL 137-sospensione Cigs”. L’Istituto provvederà ad autorizzare le domande di CIGO di cui trattasi nel rispetto dei periodi di sospensione del programma di cassa integrazione salariale straordinaria stabilito dai decreti ministeriali.
Pe le istanze di trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD), esse dovranno essere inviate alla definizione di un accordo sindacale che l’azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica. Si ricorda che sono esonerati dalla definizione delle citate intese esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti.
Il termine per presentare le domande è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.