Economia aziendale

OIC 21 Partecipazioni: il chiarimento della Fondazione


In data 3 dicembre 2020, la Fondazione OIC ha pubblicato la versione definitiva della risposta alla richiesta di chiarimento in merito alla classificazione delle partecipazioni, richiamando quanto stabilito dal principio contabile OIC 21

Il quesito, a cui la Fondazione aveva già risposto con una bozza all’inizio di novembre, riguarda la classificazione delle partecipazioni, tipicamente di controllo, acquisite per essere gestite e valorizzate in un arco temporale di medio-lungo periodo per poi essere cedute. 

In particolare, la richiesta di chiarimento si focalizza sull’esigenza di stabilire se tali partecipazioni, debbano essere classificate:

• nell’attivo immobilizzato oppure

• nell’attivo circolante

 

Secondo l’OIC 21 (par.10) “La classificazione nell’attivo immobilizzato e nell’attivo circolante dipende dalla destinazione della partecipazione. 

- Le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società si iscrivono tra le immobilizzazioni;

- le altre vengono iscritte bell’attivo circolante. 

Al fine di determinare l’esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa si considerano la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo”.

 

Dunque, una partecipazione sarà classificata nell’attivo immobilizzato se: 

- l’impresa prevede di venderla dopo un periodo prolungato di tempo dalla sua iscrizione in bilancio

- se ha la capacità di mantenerla in portafoglio per un periodo prolungato di tempo, inteso come un arco temporale 

Per prolungato periodo di tempo è da considerarsi un arco temporale non inferiore a 12 mesi

 

La risposta al quesito in merito all’OIC 21 Partecipazioni è consultabile in allegato