Scioglimento rapporto di lavoro e NASPI: il caso di accordo aziendale
L’INPS, con il messaggio numero4464 del 26 novembre 2020, ha fornito i dovuti chiarimenti in merito alla disciplina normativa contenuta all’art. 14, comma 3, del D.L. 104/2020.
Il requisito cardine, per poter accedere alla NASpI, e’ che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente e che quindi l’assicurato possa fare valere lo stato di disoccupazione involontario. Il legislatore ha tuttavia previsto altre ipotesi: l’art. 3 del D.lgs n.22/2015, infatti, disciplina che l’indennita’ e’ riconosciuta anche nei casi:
- di dimissioni per giusta causa;
- di risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione;
- nell’ipotesi di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda ( dimissioni per giusta causa) qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro;
- accordo tra le parti per porre fine al rapporto di lavoro tra le stesse intercorso.
La nuova norma, infatti, dispone il blocco dei licenziamenti disciplinati al comma 1 e 2 del medesimo articolo, non si applicano nelle ipotesi di accordo collettivo sindacale avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. I suddetti lavoratori possono quindi accede alla prestazione di disoccupazione NASpI.
Così come gia’ prescitto dalla circolare INPS n. 111/2020, il lavoratore, al momento di presentazione dell’istanza di indennità NASpI ha l’obbligo di allegare l’accordo collettivo aziendale la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo.
L’ente, prima di procedere all’erogazione, verifichera’ la completezza della documentazione allegata