Regime forfetario e costituzione di una srl
Un contribuente svolge la propria attività professionale in regime forfetario ma ha espresso l'intenzione di costituire una srl alle seguenti condizioni:
- partecipazione pari al 20% delle quote senza alcun vincolo di parentela con gli altri osci;
- nessuna intenzione di fatturare con la propria partita iva professionale alla srl
- nessuna attività svolta da parte dei possibili soci è riconducibile in via diretta con quella che dovrebbe essere l'attività della costituenda srl (edizione di libri)
Con documentazione integrativa l'istante ha prodotto anche una bozza di contratto di "cessione di diritti d'autore che i soci intendono sottoscrivere con la costituenda srl da cui emerge che l'istante e gli altri soci concederanno gratuitamente alla società lo sfruttamento economico dei diritti d'autore".
Sulla base di quanto appena sintetizzato, l'istante ha posto la domanda all'amministrazione finanziaria, sulla possibilità o meno che si possa applicare la causa ostativa (art. 1, comma 57, lettera d, Legge 190/2014), ossia l'impossibilità di applicare il regime forfetario per coloro che controllano direttamente o indirettamente una srl, la qual eserciti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte da professionista con la sua partita iva individuale.
La risposta n. 554 dell'amministrazione finanziaria analizza due punti:
- la causa ostativa legata all'esercizio da parte della srl di attività riconducibili a quelle svolte dai soci con la propria partita iva;
- la verifica di un controllo di diritto e/o di influenza dominante da parte dei soci
Sul primo punto, la circolare n. 9/E/2019 ha chiarito che occorre avere in ogni caso riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente dai codici ATECO 2007 dichiarati, per valutarne la correlazione.
"Al fine di individuare parametri di riferimento oggettivi, nell'ipotesi di attività esercitate dalla società a responsabilità limitata appartenenti di fatto alla medesima sezione ATECO di quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfetario, la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società a responsabilità limitata direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.
In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.
Riguardo alla decorrenza della causa ostativa, la medesima circolare precisa che ai fini della verifica delle stessa assume rilevanza l'anno di applicazione del regime e non l'anno precedente, dal momento che solo nell'anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario".
In linea generale, quindi, un soggetto in regime forfetario, previa verifica di tutte le altre cause ostative, potrà rimanere nel regime forfetario per il primo anno di costituzione di una srl, con verifica annuale dell'emergere della suddetta causa ostativa. Nel caso in esame tale situazione viene, di fatto, superata, in quanto il codice Ateco del contribuente e quello della costituenda società appartengono a sezioni differenti.
Sul secondo punto, ossia il tema del controllo di fatto della società, l'amministrazione finanziaria chiarisce che per la verifica dello stesso sarà necessario considerare, non solo la percentuale della quota ma anche gli eventuali rapporti tra l'istante e l'srl, quali "la prevalenza tra i fornitori della società dei menzionati soci ovvero tra i clienti della società dei pazienti dei soci" e il valore economico della cessione, anche se a titolo gratuito, dei diritti d'autore da parte dei soci alla società.