Fisco

Esclusione della permuta e applicazione dello split payment


Non dà luogo ad una operazione permutativa il rapporto negoziale in base al quale le parti si impegnano ad effettuare due autonome prestazioni – consistenti, rispettivamente, nella realizzazione, da parte della società, di un impianto e, da parte dell’ente pubblico, nell’affidamento alla società stessa della gestione del medesimo impianto – con la definizione di un corrispettivo relativo alla prestazione di costruzione dell’impianto il cui importo potrà essere eventualmente pagato con le fatture dell’ente pubblico relative ai canoni per l’uso dell’impianto.

Si tratta del chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 552 del 20 novembre 2020 

Nella fattispecie in esame, le parti hanno definito sia il corrispettivo relativo alla realizzazione di un impianto, sia il canone per la concessione in uso dello stesso, stabilendo, altresì, che il relativo pagamento delle fatture riguardanti la costruzione dell’opera potrà avvenire mediante compensazione con le fatture dell’ente pubblico relative ai canoni d’uso dell’impianto.

Detta compensazione delle reciproche posizioni di debito e credito rappresenta una mera modalità regolazione dei rapporti commerciali di natura finanziaria derivante dalle modalità di pagamento di quanto dovuto dall’ente pubblico alla società che realizza l’impianto.

Inoltre, il medesimo rapporto contrattuale evidenzia che le parti si impegnano a effettuare due autonome prestazioni (nella specie, da parte della società, la realizzazione dell’impianto e, da parte dell’ente pubblico, l’affidamento alla stessa della gestione del medesimo impianto) con la definizione di un corrispettivo relativo alla prestazione di costruzione dell’impianto da parte della società il cui importo potrà essere eventualmente pagato con le fatture dell’ente pubblico relative ai canoni per l’uso dell’impianto.

Affinché sia integrata un’operazione di permuta è necessario che le reciproche operazioni siano effettuate ciascuna in controprestazione dell’altra, con la seconda prestazione che funge da corrispettivo, in natura, della prima. In tal caso, alla luce dell’art. 11 del D.P.R. n. 633/1972, le suddette operazioni sono distintamente e autonomamente considerate ai fini sia dell’applicazione dell’IVA che della determinazione della base imponibile e dell’aliquota.

Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che si rientri nello schema delle operazioni permutative.

Ciò che, infatti, caratterizza un’operazione avente le caratteristiche di una permuta consiste nella natura della controprestazione, rappresentata non dalla corresponsione di un “prezzo” in denaro, bensì dalla cessione di un bene o di una prestazione a fronte di una cessione di un bene e/o di una prestazione di servizio della controparte. In sostanza, nel caso di specie il prezzo dovrebbe essere costituito dall’affidamento in concessione dell’impianto da parte dell’ente pubblico a fronte della realizzazione dello stesso da parte società.

Tali considerazioni, unitamente alla duplice circostanza che il regolamento contrattuale non prevede alcun riferimento alla disciplina giuridica della permuta, di cui all’art. 1552 c.c., e che la prestazione di progettazione e realizzazione dell’impianto sembra sia stata affidata solo successivamente alla società, in sede di modifica della convenzione, consentono di concludere che la fattispecie in esame non possa qualificarsi come operazione di permuta.

Pertanto, la prestazione di servizi relativa alla realizzazione dell’impianto da parte della società rientra nel meccanismo dello split payment, di cui all’art. 17- ter del D.P.R. n. 633/1972, in quanto operazione effettuata nei confronti di un ente pubblico territoriale. Conseguentemente, quest’ultimo è tenuto a versare all’Erario l’IVA addebitata al momento di ciascun pagamento, ovvero al momento di ricezione e/o registrazione delle fatture d’acquisto del suddetto servizio.