Fisco

Detassazione premio di risultato variabile


Con la risposta a interpello 17 novembre 2020, n. 550, l’Agenzia delle Entrate ha affermato in tema di detassazione del premio di risultato, che devono considerarsi attendibili le previsioni effettuate dalla società che non ha applicato il regime fiscale di favore ritenendo plausibile il mancato raggiungimento dell’obiettivo incrementale.

La fattispecie

Con l’interpello in oggetto, l’Agenzia delle Entrate conferma quanto enunciato con la Risoluzione n. 36/2020 in materia di detassazione dei premi di risultato, ossia che, qualora nel contratto aziendale/territoriale venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione, perché l’andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, l’azienda, sotto la propria responsabilità, può applicare l’imposta sostitutiva del 10% qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.

Nella specie, l’istante chiede se sia stato corretto l’operato del sostituto d’imposta, il quale non ha applicato l’agevolazione di cui all’art. 1, comma 182 e ss., della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) al premio di risultato erogato con la busta paga di luglio 2020, sottoponendo l’importo a tassazione ordinaria.

La mancata applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% è dovuta al fatto che la società/datore di lavoro non ha ritenuto incerto, in sede di sottoscrizione del contratto integrativo aziendale, il raggiungimento dell’obiettivo incrementale. Invece, secondo l’istante, alla stipula del suddetto contratto l’unico dato a conoscenza della società non permetteva di avere quella certezza circa il raggiungimento del suddetto obiettivo incrementale.

La normativa

L’agevolazione, introdotta dall’art. 1, commi da 182 a 189, della legge di stabilità 2016, come disposizione a regime, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 10% ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con apposito decreto (il decreto in questione è stato emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 25 marzo 2016).

L’incremento di produttività, che deve essere “misurato” da parte dell’azienda, rappresenta l’elemento caratterizzante dell’incentivo, che lo differenzia in modo sostanziale dalle disposizioni che, fino al 2014, agevolavano con una minor tassazione specifiche voci retributive, a prescindere dall’incremento di produttività.

Conclusioni

L’Agenzia Entrate, dopo il riepilogo del quadro normativo, afferma che per le società sono disponibili strumenti di analisi e indicatori ampiamente affidabili, i quali permettono una valutazione dell’andamento dei risultati economici conseguiti fino a un determinato momento e a ricavarne proiezioni puntate alla scadenza dell’esercizio interessato, con risultati molto attendibili.

Seppure influenzabili da fattori esterni o interni, nella fattispecie in esame, le valutazioni del sostituto d’imposta, circa l’incertezza dell’obiettivo incrementale, giungono dopo nove mesi di attività delle società, che si ritiene attentamente stimata. 

Tenuto conto che l’Agenzia, con la citata Risoluzione n. 36/2020, ha demandato al sostituto d’imposta la verifica e la legittimazione circa l’effettiva sussistenza o meno dei requisiti richiesti per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, l’eventuale rettifica di valutazione dovrebbe presumibilmente fondarsi su valutazioni di fatto che non attengono all’ambito applicativo dell’istituto dell’interpello.

Pertanto, non viene condivisa dall’Agenzia la soluzione interpretativa prospettata dall’istante, il quale riteneva che il sostituto d’imposta avrebbe dovuto applicare al premio di risultato l’imposta sostitutiva del 10%, dal momento che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale, nonché la relativa erogazione dello stesso, sono avvenuti successivamente alla stipula del contratto integrativo di secondo livello e che, inoltre, le parti non potevano essere a conoscenza che, detto obiettivo incrementale, sarebbe stato certamente conseguito.