Diritto

Antiriciclaggio. Gli illeciti fiscali e i nuovi schemi UIF


Nell’ambito del contrasto del riciclaggio, recentemente, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), prendendo spunto dalle segnalazioni di operazioni sospette effettuate da professionisti e istituzioni finanziarie, ha elaborato - in collaborazione con la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate - nuovi schemi di anomalia per rendere più efficaci le predette segnalazioni, al fine di reprimere i conseguenti comportamenti illegali, collegati al riciclaggio. 

Tali schemi costituiscono per i professionisti e i destinatari della normativa gli strumenti di ausilio per la rilevazione delle operazioni sospette da segnalare alle autorità competenti, al fine di contrastare l’attività di antiriciclaggio e le frodi fiscali.

Essi sono rivolti a tutti i destinatari della disciplina, elencati nell’art. 3 del decreto antiriciclaggio (D. Lgs. n. 231/07), tra i quali sono compresi i dottori commercialisti, gli avvocati e i notai. Gli schemi emanati sono i seguenti:

  1. utilizzo ovvero emissione di fatture per operazioni inesistenti; 
  2. frodi sull’IVA intracomunitaria; 
  3. frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale; 
  4. cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi. 

Diciamo subito che gli schemi A, B e C sostituiscono quelli emanati con le Comunicazioni della UIF del 15 febbraio 2010 e del 23 aprile 2012, rispettivamente, in tema di frodi sull’IVA intracomunitaria e in materia di frodi fiscali internazionali e frodi nelle fatturazioni. Lo schema D, che si occupa di cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi, costituisce un’autentica novità e potrà aiutare i professionisti sopra indicati ad individuare operazioni apparentemente lineari che, in realtà, nascondono delle vere e proprie frodi fiscali.

Preliminarmente, l’UIF ribadisce che per il corretto adempimento dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta non è necessario che ricorrano contemporaneamente tutti gli elementi descritti da uno schema operativo. Tuttavia, la mera ricorrenza di un singolo elemento non è di per sé motivo sufficiente per procedere alla segnalazione. Secondo l’UIF, “le circostanze soggettive e oggettive riportate negli schemi rilevano ai fini dell’individuazione di ipotesi di operazioni sospette se, in base alle informazioni disponibili, risultano concatenate dal punto di vista logico e temporale, in modo da risultare funzionali a un’ipotesi di illecito fiscale”. 

Gli schemi sono stati emanati per identificare gli illeciti fiscali che riducono il gettito, ostacolando la crescita e la leale concorrenza imprenditoriale.

Al riguardo, è opportuno far presente che l’evasione e i reati tributari ricorrono tra le condotte criminali presupposto di riciclaggio richiamate nel National Risk Assessment. 

Essendo l’evasione fiscale e il riciclaggio fenomeni strettamente collegati, le analisi effettuate - che hanno determinato l’emanazione dei nuovi schemi - confermano la versatilità degli illeciti tributari, inseriti, nella maggior parte dei casi, in un contesto criminale più ampio, messo in atto per occultare l’origine illecita delle risorse finanziarie. In tale contesto, anche le indagini giudiziarie continuano a dimostrare che l’evasione fiscale si evidenzia come un valido strumento per precostituire fondi da reinserire nel circuito economico o per agevolare più articolate condotte criminose. 

Le operazioni, che si vogliono contrastare, rivelano modalità ormai consolidate caratterizzate da: trasferimenti di fondi tra persone fisiche e giuridiche collegate, false fatturazioni, transiti su conti personali di flussi aventi natura apparentemente commerciale e prelevamenti di denaro contante effettuati da conti aziendali.

Gli schemi esposti dall’UIF sono ben articolati; volendo fare un esempio, possiamo considerare le circostanze previste dallo schema A “utilizzo ovvero emissione di fatture per operazioni inesistenti” nel quale assumono rilievo le fatture caratterizzate dall’inesistenza oggettiva, totale o parziale delle operazioni, dalla sovrafatturazione nonché dalla riferibilità delle operazioni a soggetti diversi da quelli effettivi.

Secondo l’UIF, ormai è prassi consolidata che nella realizzazione di tali fenomeni fraudolenti sono solitamente coinvolte società costituite al solo scopo di emettere fatture non corrispondenti ad operazioni effettive, prive di dipendenti e di una reale struttura operativa e che non provvedono al versamento delle imposte dovute.