Disegno di legge di bilancio 2021: novità sul contratto a termine
Il disegno di legge contenente la manovra di bilancio 2021 si occupa dei contratti a tempo determinato nell’art. 42, destinato a sostituire il testo del primo comma dell’art. 93 decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ulteriormente modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 (c.d. Decreto Agosto), convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.
La nuova norma, se entrerà in vigore, prevedrà che “in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 marzo 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
Una modifica che si innesta, pertanto, nel solco delle precedenti, limitandosi a spostare in avanti, e più precisamente al 31 marzo 2021, il termine finale (precedentemente fissato al 31 dicembre 2020) entro cui rinnovare o prorogare (per una sola volta, per un massimo di 12 mesi e fermo il limite complessivo di durata di 24 mesi), un contratto a termine acausale. Permane quindi sino alla primavera prossima la possibilità di derogare alle disposizioni del Decreto Dignità, che all’art. 19 esige la necessaria indicazione sul contratto a termine che supera i 12 mesi delle “esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, esigenze di sostituzione di altri lavoratori ovvero le esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria”.
Visto che la nuova norma, per come oggi appare formulata, non innova nella sostanza alle disposizioni emesse in epoca emergenziale nei mesi scorsi, con tutta probabilità resteranno valide anche le indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota n.713/2020, in cui si attestava che il termine – che ora sarà quello del 31 marzo 2021 - vada riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo, con possibilità che la durata del rapporto si protragga anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi. Analogamente, in ragione delle finalità espresse dal legislatore e della formulazione utilizzata, si può ancora ritenere valida l’interpretazione contenuta nella nota succitata dell’INL, sul fatto che, laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del c.d. periodo cuscinetto, sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi.