Fondo di garanzia: definite le modalità di concessione sui portafogli di finanziamenti per le PMI
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto 24 aprile 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.156 del 6 luglio 2013, definisce le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti concessi ai soggetti beneficiari finali, le modalità di conferimento della stessa e i criteri di selezione delle operazioni.
Il Fondo può concedere le garanzie fino al raggiungimento di un ammontare massimo di Euro 100.000.000,00 e può essere richiesto da soggetti finanziatori e confidi iscritti nell'albo.
Caratteristiche dei portafogli e dei finanziamenti
I portafogli devono essere costituiti da un insieme di finanziamenti aventi una durata compresa tra 18 e 60 mesi, essere di importo non superiore all'1%, ovvero al 2% solo nel caso di finanziamenti concessi per realizzare programmi di investimenti e/o di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, non essere connessi a operazioni di consolidamento di passivita' finanziarie a breve termine e non essere assistiti da altre garanzie, reali o assicurative.
Non sono ammesse alla garanzia del Fondo le operazioni di locazione finanziaria.
L' ammontare dei portafogli di finanziamenti non puo' essere inferiore a Euro 50.000.000,00 ovvero a Euro 25.000.000,00 per le operazioni di controgaranzia e superiore a Euro 300.000.000,00.
Modalità di intervento del Fondo
Il Fondo può intervenire attraverso garanzia diretta, in favore del soggetto finanziatore, oppure attraverso controgaranzia in favore di un confidi; è previsto il rilascio di una garanzia, a copertura di una quota non superiore all'80% della tranche junior del portafoglio di finanziamenti. Tale copertura non può essere superiore al 5% dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti e al 6% nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti.
Presentazione e valutazione delle richieste di garanzia
I soggetti richiedenti devono fornire tutte le informazioni tecniche connesse alla operazione di costruzione e gestione del portafoglio di finanziamenti le quali sono, poi, presentate al Gestore del Fondo e trasmesse al Comitato di gestione. I soggetti richiedenti devono attestare:
- Il possesso, da parte del soggetto beneficiario finale che richiede il finanziamento, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dalle vigenti Disposizioni operative del Fondo per l'accesso alla garanzia
- I parametri dimensionali di micro, piccola e media impresa
- L'ammissibilità del settore di attività economica in cui opera il soggetto beneficiario finale all'intervento del Fondo
- La rispondenza delle finalità e le caratteristiche del finanziamento richiesto dal soggetto beneficiario finale
- Il merito di credito del soggetto beneficiario finale che richiede il finanziamento ai fini della sua inclusione nel portafoglio
Il soggetto richiedente, entro i 15 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine massimo per la chiusura del portafoglio di finanziamenti, deve comunicare al Gestore del Fondo la data di effettiva chiusura della fase di costruzione del portafoglio di finanziamenti e il suo ammontare complessivo, il punto di stacco e lo spessore della tranche junior; le condizioni economiche applicate ai singoli finanziamenti e le commissioni di garanzia richieste ai soggetti beneficiari finali.
Sono riconosciute le sole cessioni dell'intero portafoglio di finanziamenti effettuate a societa' appartenenti allo stesso gruppo bancario cui appartiene il soggetto finanziatore, alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. al Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI).
Monitoraggio
I soggetti richiedenti devono trasmettere al Gestore del Fondo, i dati relativi all'andamento dei portafogli di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo pena il versamento di una somma pari al 50% dell'importo della commissione. In caso di mancato versamento degli importi dovuti, oltre agli interessi e alle maggiorazioni richiesti il Gestore del Fondo provvede con l'iscrizione a ruolo esattoriale.
Il Gestore del Fondo monitora l'andamento dei portafogli di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo e riferisce periodicamente al Comitato di gestione, il quale trasmette alla Direzione Generale, con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, una specifica relazione avente ad oggetto l'analisi dell'andamento dei portafogli di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo.
Commissioni di garanzia
I soggetti richiedenti, entro 30 giorni dalla data di chiusura del portafoglio di finanziamenti versano al Fondo, a pena di decadenza della garanzia, una commissione una tantum in misura pari all'1% dell'importo garantito dal Fondo.