Economia aziendale

Fondo di garanzia: definite le modalità di concessione sui portafogli di finanziamenti per le PMI


Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto 24 aprile 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.156 del 6 luglio 2013, definisce le  tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti concessi ai soggetti beneficiari finali, le modalità di conferimento della stessa e i criteri di selezione delle operazioni.

Il Fondo può concedere le garanzie fino al raggiungimento di un ammontare massimo di  Euro 100.000.000,00 e può essere richiesto da soggetti finanziatori e confidi iscritti nell'albo.

Caratteristiche dei portafogli e dei finanziamenti

I portafogli devono essere costituiti da un insieme di finanziamenti aventi una durata compresa  tra 18 e 60 mesi, essere di importo non superiore all'1%, ovvero al 2% solo nel caso di finanziamenti concessi per realizzare programmi di investimenti e/o di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, non essere connessi a operazioni di  consolidamento di passivita' finanziarie a breve termine e non essere assistiti da altre garanzie, reali o assicurative.

Non sono ammesse alla garanzia del  Fondo  le operazioni di locazione finanziaria.

L' ammontare dei  portafogli di finanziamenti  non puo' essere inferiore a Euro 50.000.000,00 ovvero a Euro 25.000.000,00 per le operazioni di controgaranzia e superiore a Euro 300.000.000,00.

Modalità di intervento del Fondo

Il Fondo può intervenire attraverso garanzia diretta, in favore del soggetto finanziatore, oppure attraverso controgaranzia in favore di un  confidi; è previsto il rilascio di una garanzia, a copertura di una quota non superiore all'80% della tranche junior del portafoglio di finanziamenti. Tale copertura non può essere superiore al 5% dell'ammontare del  portafoglio di finanziamenti e al 6% nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti.

Presentazione e valutazione delle richieste di garanzia

I soggetti richiedenti devono fornire tutte le informazioni tecniche connesse alla operazione di costruzione e gestione del portafoglio di finanziamenti le quali sono, poi, presentate al Gestore del Fondo e trasmesse al  Comitato di gestione. I soggetti richiedenti devono attestare:

  • Il possesso, da parte del soggetto beneficiario finale che richiede il finanziamento, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dalle vigenti Disposizioni operative del Fondo per l'accesso alla garanzia
  • I parametri dimensionali di micro, piccola e media impresa
  • L'ammissibilità del settore di attività economica in cui opera il soggetto beneficiario finale all'intervento del Fondo
  • La rispondenza delle  finalità  e  le caratteristiche  del finanziamento richiesto dal soggetto beneficiario finale 
  • Il merito di credito del  soggetto beneficiario finale che richiede il finanziamento ai fini della sua inclusione nel portafoglio

Il soggetto richiedente, entro i 15 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine massimo per la chiusura del portafoglio di finanziamenti, deve comunicare al Gestore del Fondo la data di effettiva chiusura della fase di costruzione del portafoglio di finanziamenti e il suo ammontare complessivo, il punto di stacco e lo spessore della tranche junior; le condizioni economiche applicate  ai  singoli  finanziamenti e le commissioni di garanzia richieste ai soggetti beneficiari finali.

Sono riconosciute le sole cessioni dell'intero portafoglio di finanziamenti effettuate a societa' appartenenti  allo  stesso  gruppo   bancario  cui appartiene il soggetto finanziatore, alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. al Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI).

Monitoraggio

I soggetti richiedenti devono trasmettere al Gestore del Fondo, i dati relativi all'andamento dei portafogli di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo pena il versamento di  una  somma  pari  al  50% dell'importo della commissione. In caso di mancato versamento degli importi  dovuti,  oltre  agli interessi e alle maggiorazioni richiesti  il  Gestore  del  Fondo provvede con l'iscrizione a ruolo esattoriale.
Il Gestore del  Fondo monitora l'andamento dei portafogli di  finanziamenti assistiti dalla garanzia  del  Fondo  e riferisce periodicamente al Comitato di gestione, il quale trasmette alla  Direzione Generale, con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, una specifica relazione avente ad  oggetto l'analisi dell'andamento  dei  portafogli di  finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo.

Commissioni di garanzia

I soggetti richiedenti, entro 30 giorni dalla data di chiusura del portafoglio di finanziamenti versano al Fondo, a pena di decadenza della  garanzia,  una  commissione una tantum in misura pari all'1% dell'importo garantito dal Fondo.