Decreto Ristori bis in gazzetta. Fondo perduto anche per gli esercenti che operano nei centri commerciali
Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del 9 novembre del “Decreto Ristori bis” (D.L. n. 149/2020), il Governo estende la platea dei destinatari del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) in favore degli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive. Tra i nuovi destinatari del bonus a fondo perduto sono stati infatti inclusi anche coloro che operano nei centri commerciali situati nei territori interessati dalle ulteriori misure restrittive previste dal decreto del 3 novembre scorso. Ma il beneficio sarà erogato solo nel 2021.
Il decreto Ristori bis, già entrato in vigore, destina dunque il contributo a fondo perduto previsto dal primo decreto Ristori del 28 ottobre n. 137 anche agli esercizi presenti nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, purchè abbiano domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute.
Al momento, salvo ulteriori e diverse disposizioni del Ministero della Salute e visti gli ultimi aggiornamenti rispetto alla prima ordinanza che ha accompagnato il decreto del 3 novembre sulle ulteriori misure restrittive, dunque, a beneficiare del contributo a fondo perduto saranno coloro che operano o sono domiciliati fiscalmente nei centri commerciali situati nelle seguenti regioni rosse: Piemonte, Lombardia, Trentino, Valle d’Aosta, Calabria e arancioni: Liguria, Toscana, Abruzzo, Basilicata, Umbria, Puglia, Sicilia.
Come sarà erogato il contributo a fondo perduto per chi opera nei centri commerciali
Il contributo, riconosciuto, come accennato innanzi, nell’anno 2021, sarà erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di un’istanza da inoltrare esclusivamente via web a mezzo del canale telematico Entratel/Fisconline ovvero attraverso una specifica procedura web, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Gli interessati potranno avvalersi degli intermediari che hanno già delegato al proprio Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione delle fatture elettroniche. Sarà possibile accedere alla procedura tramite le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia oppure tramite Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Le modalità e i termini saranno fissati, secondo quanto stabilito dal decreto in esame, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Determinazione del contributo a seconda del codice ATECO
Destinatari del bonus a fondo perduto, sono, dunque tutte le attività svolte nei centri commerciali presenti nelle zone rosse e arancioni, ma con una differenza a seconda del settore in cui l’impresa svolge la sua attività in maniera prevalente.
Il decreto infatti prevede che, fermo restando il limite di spesa di 280 milioni di euro, per gli esercenti che operano nei centri commerciali e che hanno come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 al decreto, che ha incluso ulteriori codici ATECO rispetto a quelli di cui al precedente Allegato 1 al Decreto Ristori n. 137, aggiungendo, tra gli altri, servizi di biglietteria, internet point, lavanderie, commercio di bomboriere, il contributo è determinato entro il 30 % del contributo a fondo perduto già ricevuto in base al primo decreto Ristori (articolo 1 del decreto n. 137 del 2020).
Per i soggetti che diversamente svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che NON rientrano nell'Allegato 1 al decreto-legge Ristori bis, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che vi sia stato un calo del fatturato rispetto al 2019, in dettaglio a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019; per determinare correttamente i predetti importi, si farà riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Non si prende in considerazione il calo del fatturato per quanto concerne i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Il bonus è, in tal caso, determinato entro il 30 % del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio).
Per chi opera nei settori non previsti dall’Allegato 1 il bonus sarà dunque determinato applicando una percentuale del 20%, 15% o del 10% alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, a seconda delle soglie dei ricavi stabilite dal comma 5 dell’art. 25 del decreto Rilancio.
L'ammontare del contributo a fondo perduto, calcolato secondo i criteri prima indicati, sarà comunque riconosciuto, sempre per gli esercenti che operano nei centri commerciali, ma il cui codice ATECO non figura tra quelli indicati nell’Allegato 1, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.