Fisco

Decreto Ristori bis in gazzetta. Fondo perduto anche per gli esercenti che operano nei centri commerciali


Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del 9 novembre del “Decreto Ristori bis” (D.L. n. 149/2020), il Governo estende la platea dei destinatari del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) in favore degli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive. Tra i nuovi destinatari del bonus a fondo perduto sono stati infatti inclusi anche coloro che operano nei centri commerciali situati nei territori interessati dalle ulteriori misure restrittive previste dal decreto del 3 novembre scorso. Ma il beneficio sarà erogato solo nel 2021.


Il decreto Ristori bis, già entrato in vigore, destina dunque il contributo a fondo perduto previsto dal primo decreto Ristori del 28 ottobre n. 137 anche agli esercizi presenti nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali  del comparto alimentare e delle bevande, purchè abbiano domicilio fiscale o sede  operativa  nelle  aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con  le ordinanze del Ministro della salute.
Al momento, salvo ulteriori e diverse disposizioni del Ministero della Salute e visti gli ultimi aggiornamenti rispetto alla prima ordinanza che ha accompagnato il decreto del 3 novembre sulle ulteriori misure restrittive, dunque, a beneficiare del contributo a fondo perduto saranno coloro che operano o sono domiciliati fiscalmente nei centri commerciali situati nelle seguenti regioni rosse: Piemonte, Lombardia, Trentino, Valle d’Aosta, Calabria e arancioni: Liguria, Toscana, Abruzzo, Basilicata, Umbria, Puglia, Sicilia.

 

Come sarà erogato il contributo a fondo perduto per chi opera nei centri commerciali


Il contributo, riconosciuto, come accennato innanzi, nell’anno 2021, sarà erogato dall'Agenzia   delle   entrate   previa presentazione  di  un’istanza  da inoltrare esclusivamente via web a mezzo del canale telematico Entratel/Fisconline ovvero attraverso una specifica procedura web, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Gli interessati potranno avvalersi degli intermediari che hanno già delegato al proprio Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione delle fatture elettroniche. Sarà possibile accedere alla procedura tramite le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia oppure tramite Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Le  modalità  e i termini saranno fissati, secondo quanto stabilito dal decreto in esame, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate.

 

Determinazione del contributo a seconda del codice ATECO


Destinatari del bonus a fondo perduto, sono, dunque tutte le attività svolte nei centri commerciali presenti nelle zone rosse e arancioni, ma con una differenza a seconda del settore in cui l’impresa svolge la sua attività in maniera prevalente.

Il decreto infatti prevede che, fermo restando il limite di spesa di  280  milioni  di  euro, per gli esercenti che operano nei centri commerciali  e che hanno  come  attività prevalente una di quelle  riferite  ai  codici  ATECO  che  rientrano nell'Allegato 1 al decreto, che ha incluso ulteriori codici ATECO rispetto a quelli di cui al precedente Allegato 1 al Decreto Ristori n. 137, aggiungendo, tra gli altri, servizi di biglietteria, internet point, lavanderie, commercio di bomboriere, il contributo è determinato entro il 30 % del contributo a  fondo  perduto già ricevuto in base al primo decreto Ristori (articolo 1 del decreto n. 137 del 2020).

Per i soggetti che diversamente svolgono come attività prevalente una  di  quelle riferite ai  codici  ATECO  che  NON  rientrano  nell'Allegato  1  al decreto-legge Ristori bis, il contributo a fondo perduto spetta  a   condizione   che vi sia stato un calo del fatturato rispetto al 2019, in dettaglio a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore  ai  due  terzi  dell'ammontare  del  fatturato  e  dei corrispettivi del  mese  di  aprile  2019; per  determinare correttamente i predetti importi, si  farà  riferimento  alla  data  di effettuazione dell'operazione di cessione di beni  o  di  prestazione dei servizi. Non si prende in considerazione il calo del fatturato per quanto concerne i   soggetti   che hanno attivato la partita IVA a  partire  dal  1° gennaio 2019.
Il bonus è, in tal caso, determinato entro il 30 %  del  valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa  e  dei criteri  stabiliti  dai  commi  4,  5  e  6  dell'articolo   25   del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio).

Per chi opera nei settori non previsti dall’Allegato 1  il bonus sarà dunque determinato applicando  una  percentuale  del 20%, 15% o del 10% alla  differenza  tra  l'ammontare  del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020  e  l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, a seconda delle soglie dei ricavi stabilite dal comma 5 dell’art. 25 del decreto Rilancio.

L'ammontare del contributo a  fondo  perduto, calcolato secondo i criteri prima indicati,  sarà comunque  riconosciuto, sempre per gli esercenti che operano nei centri commerciali, ma il cui codice ATECO non figura tra quelli indicati nell’Allegato 1, per un importo non inferiore a  mille  euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi  dalle persone fisiche.