Enti non commerciali: per modificare lo statuto è sempre necessario redigere ad un atto pubblico ricorrendo ad un notaio?
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 10980 pubblicata il 22 ottobre 2020 risponde ad un quesito che spesso ci si sente chiedere: è possibile modificare uno statuto con una scrittura privata se lo statuto stesso è stato redatto con un atto pubblico?
La risposta a questa domanda è duplice e dipende dalla natura dell’ente.
Se l’ente è una associazione riconosciuta od una fondazione, esse sin dalla loro costituzione necessariamente hanno avuto l’intervento di un notaio che ha redatto loro lo statuto in forma di atto pubblico in quanto ciò è richiesto dall’articolo 14 del Codice Civile.
Se invece l’ente è una associazione non riconosciuta, l’intervento del notaio non è richiesto perché il Codice Civile all’articolo 36 comma 1 dispone che l’ordinamento interno e l’amministrazione dell’ente è disposto dagli associati ai quali, se nulla dispongono, è consentito loro di costituire e successivamente modificare lo statuto dell’ente con una scrittura privata. Pertanto, per esse, a meno che non sia espressamente previsto nel loro statuto, la redazione dell’atto pubblico per le successive modifiche statutarie è una mera facoltà e non certo un obbligo.
E questa regola vale anche nel caso in cui l’associazione sia stata costituita con atto pubblico: nella vita della associazione è possibile che le variazioni statutarie possano avvenire non con un atto pubblico ma con una scrittura privata.
Vi sono tuttavia delle eccezioni riferibili a leggi speciali, come ad esempio può essere una impresa sociale che abbia la forma di associazione non riconosciuta: pur essendo l’ente privo di personalità giuridica, l’atto costitutivo e le eventuali successive modifiche statutarie dovranno essere redatte con atto pubblico perché esso è previsto dall’articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 112/2017.
Concludendo, una associazione non riconosciuta può procedere alla costituzione e/o alla successiva modifica del proprio statuto attraverso una scrittura privata: tale scrittura privata dovrà essere registrata presso l’agenzia delle entrate (a seconda dei casi pagando imposta di registro e/o imposta di bollo o meno) ed in quel momento l’atto registrato diventa una “scrittura privata registrata” e come tale il documento assume la qualità della data certa.