Enti del Terzo Settore

Enti del Terzo Settore: è obbligatorio avere l’organo di controllo e il revisore legale dei conti?


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 11560 pubblicata il 2 novembre 2020 risponde ad un quesito specifico: qualora ne ricorrano i presupposti, a decorrere da che data un ente del Terzo Settore deve nominare l’organo di controllo ed il revisore legale dei conti?

In via preliminare è opportuno ricordare che ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 sorge l’obbligo di nominare un organo di controllo se per due esercizi consecutivi sono stati superati due dei limiti di seguito indicati:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Tale organo di controllo, di natura monocratica o collegiale di tre o cinque membri effettivi, dovrà essere composto da almeno un soggetto iscritto al registro dei Revisori legali ed i restanti membri tra i soggetti iscritti agli albi professionali di avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro o fra professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 sorge l’obbligo di nominare il revisore legale dei conti se per due esercizi consecutivi sono stati superati due dei limiti di seguito indicati:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Il revisore legale ha la stessa composizione dell’organo di controllo prima citato ma tutti i suoi membri devono essere iscritti al registro dei Revisori legali. In alternativa può essere nominata una società di revisione legale.

Fatte queste doverose premesse, alla domanda il Ministero risponde richiamando la propria Nota del 29 dicembre 2017 n. 12604 nella quale riferiva che sin dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 sono immediatamente applicabili tutte quelle norme contenute nel decreto che non presentano un collegamento diretto tra l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS e la sua operatività. Dato che sia l’articolo 30 sia l’articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 si riferiscono entrambe alla organizzazione interna degli Ets e non alla operatività del Runts, il Ministero ritiene che il computo dei due esercizi consecutivi decorrono dal 2018 e pertanto, se ne ricorrono i presupposti, sin dal 2020 l’organo di controllo ed il revisore legale deve essere nominato. 

E’ opportuno sottolineare che l’obbligo di nomina in oggetto, sia dell’organo di controllo sia del revisore legale, riguarda solo le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte rispettivamente nei loro registri regionali che, nelle more della istituzione ed operatività del Runts, possono ragionevolmente ritenersi Enti del Terzo Settore: ovviamente la ragionevolezza risiede nella loro volontà di voler procedere a diventare Enti del Terzo Settore nel momento in cui avverrà la trasmigrazione dai registri nei quali sono iscritte (le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale) o se vorranno iscriversi (le Onlus).