Smart working per chi ha i figli di 16 anni in quarantena
Il D.L. Ristori allarga la platea di coloro che possono fruire delle misure integrando quanto precedentemente disciplinato dall’ art.21- bis del D.L. Agosto.
La norma, infatti, disponeva quanto segue: “Un genitore lavoratore dipendente puo' svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonche' nell'ambito dello svolgimento di attivita' sportive di base, attivita' motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.”
Il D.L. 137/2020 ha modificato, al comma 1:
· il requisito soggettivo dei quattordici anni del minore, aumentando l’eta’ fin o a 16 anni;
· e ha aggiunto la situazione in cui “ sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici”
Inoltre, un’importante novita’ e’ stata introdotta con la modifica del comma 3 dell’art. 21 bis del D,L Agosto: “Nel caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.”
Il lavoro agile puo’ essere richiesto anche nel caso in cui in una scuola vengano sospese le attività didattiche in presenza