Decreto ristori – abolizione della seconda rata IMU
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020, n. 269, il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. Decreto Ristori, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, in vigore dal 29 ottobre 2020.
Tra le misure previste dal decreto, si richiama l’art. 9 sulla cancellazione della seconda rata IMU.
Premessa
L’emanazione del Decreto Rilanci è preceduta dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (legge n. 35/2020)(contenente «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»), e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33 (legge 14 luglio 2020, n. 74)(contenente «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»), con il quale sono state disposte restrizioni all’esercizio di talune attività economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19.
Il decreto è stato quindi emanato considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con il predetto D.P.C.M., per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’art. 9 del Decreto Rilanci
La cancellazione della seconda rata IMU (saldo IMU 2020) era prevista in origine dall’art. 10 della bozza del D.L. Ristori, che nella stesura definitiva pubblicata è stata riallocata nell’art. 9.
La norma prevede che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'IMU di cui all'art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (si ricorda che la legge di Bilancio 2020, ha riscritto la disciplina IMU con decorrenza dal 2020, incorporando la TASI), concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella allegata al decreto.
Si evidenzia che l’abolizione della rata riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività beneficiate, esercitate nei medesimi immobili.
L’abolizione del versamento della seconda rata dell’IMU, in scadenza entro il 16 dicembre 2020, introdotta dalla norma della legge di Bilancio 2020, si aggiunge a quella già stabilita dall’art. 78 del D. L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione di quanto contenuto nel detto D.P.C.M. 24 ottobre 2020, che – come si è visto - ha disposto la sospensione o la limitazione dell’esercizio di diverse attività, in ragione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
A questo proposito si deve sottolineare che le nuove disposizioni non sono dirette a superare quanto già stablito dall’art. 78 del D.L. n. 104 che restano ferme per espressa dizione normativa.
Infatti, a tal fine sono stati considerati i versamenti IMU dei soggetti classificati nei codici ATECO interessati dalla norma, escludendo i soggetti indicati dall’art. 78 del D.L. n. 104/2020 per i quali restano ferme le disposizioni già vigenti (si tratta in particolare di soggetti esercenti attività cinematografica e teatrale, organizzazione di fiere, discoteche e stabilimenti).
Per cui, le fattispecie già contemplate dall’art. 78, che non prevedono la condizione della corrispondenza tra il proprietario dell’immobile e il gestore dell’attività ivi esercitata, continuano ad applicarsi secondo tale disposizione, indipendentemente dal fatto che le stesse siano ricomprese nella tabella allegata al decreto n. 137 e che la norma preveda in generale la suddetta condizione.
Ciò in quanto la norma mira a sostenere economicamente gli operatori dei vari settori interessati con l’esenzione di un’imposta il cui versamento graverebbe negativamente sulla liquidità degli stessi, e pertanto - come già stabilito per le altre attività beneficiate dall’art. 78 del D. L. n. 104/2020 - richiama il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.