Diritto

Buono mobilità 2020. Ecco come riceverlo. Accesso con Spid


Dal prossimo 3 novembre anche gli acquirenti potranno registrarsi alla piattaforma dedicata al bonus mobilità [www.buonomobilita.it] e presentare così l’istanza per richiedere l’agevolazione.

Dal 19 ottobre, infatti, la piattaforma per ricevere l’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio [DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 convertito in Legge n. 77/2020], ha accolto esclusivamente le registrazioni degli esercenti, ma dal 3 novembre prossimo si apre anche ai consumatori che potranno finalmente ricevere il rimborso del 60% della spesa sostenuta per acquistare uno dei mezzi inclusi nella misura.

Sarà possibile accedere alla piattaforma per presentare l’istanza per il buono mobilità utilizzando Spid (Sistema pubblico per l’Identità Digitale), le cui credenziali saranno trattate per identificare il richiedente in maniera univoca e per consentirgli di ricevere il bonus.  A tal fine, come ricorda il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare nel Decreto attuativo della misura del 14 agosto 2020 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 5 settembre scorso, gli interessati, qualora non siano  gia'  in possesso dell'identità digitale Spid, dovranno procedere alla relativa attribuzione ai  sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24  ottobre2014.


Entrando nella piattaforma buonomobilita.it con le credenziali Spid, chi ha acquistato, entro il 2 novembre, un mezzo o un servizio tra quelli ammessi all’agevolazione (biciclette nuove o usate, tradizionali o a pedalata assistita, handbike nuove o usate, veicoli per la mobilità personale a propulsione elettrica, come monopattini, hoverboard e segway, servizi di  mobilita'   condivisa   a   uso individuale esclusi quelli mediante autovetture) potrà presentare istanza per ricevere il buono pari al 60% della spesa sostenuta per l’acquisto del mezzo o del servizio, allegando la fattura o lo scontrino parlante. Il contributo, comunque, non potrà essere superiore a 500 euro.

La richiesta di rimborso deve  essere  presentata entro   e   non   oltre   sessanta    giorni    dalla    operativita' dell'applicazione web.

Chi invece, alla data del 3 novembre 2020, non abbia ancora acquistato una bicicletta o un monopattino o fruito di un servizio di mobilità condivisa, potrà ricevere il bonus fino al 31 dicembre 2020, ma dovrà seguire una procedura diversa:

  • potrà acquistare esclusivamente presso gli esercenti accreditati, il cui elenco sarà a breve disponibile sul sito www.buonomobilita.it;
  • dovrà registrarsi al sito www.buonomobilita.it e generare il buono mobilità che potrà in seguito utilizzare per ottenere lo sconto presso l’esercente prescelto tra coloro che sono inseriti nell’elenco.


Il “ticket elettronico” una volta generato dal sito buonomobilita.it, dovrà essere utilizzato entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre 2020, per evitare che venga invalidato. In   caso   di annullamento del ticket elettronico, prima della scadenza del 30 dicembre, il  beneficiario  puo'  richiedere sull'applicazione web l'emissione  di  un  buono sostitutivo.

 

In altri termini:

  • coloro che hanno comprato il mezzo o fruito del servizio dal 4 maggio e fino al giorno prima dell’attivazione dell’applicazione web, otterranno il rimborso spettante a mezzo bonifico sul conto corrente indicato in fase di registrazione alla piattaforma e contestuale presentazione dell'istanza;
  • chi invece acquisterà in una data successiva all’attivazione della piattaforma, riceverà un “ticket elettronico” da consegnare al negoziante accreditato, che verrà poi rimborsato dal Ministero dello sconto praticato al cliente sul prezzo d’acquisto.

I buoni mobilita' 2020 sono  emessi  secondo  l'ordine  temporale  di arrivo delle istanze fino ad esaurimento  delle  risorse  disponibili per l'anno 2020.

Si ricorda che il bonus può fare riferimento all’acquisto di un solo mezzo o di un solo servizio tra quelli ammessi al beneficio e può essere richiesto solo una volta, da cittadini maggiorenni che risiedono nei capoluoghi di regione, nelle citta' metropolitane, nei capoluoghi  di provincia ovvero  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  50.000 abitanti.

Dall'agevolazione restano esclusi accessori e componenti dei mezzi inclusi nella misura.