Fisco

IVA detraibile per i servizi di telefonia mobile ricaricabile


Il soggetto passivo che acquista i servizi di telefonia mobile ricaricabile in veste di utilizzatore finale può esercitare la detrazione della relativa imposta, se esposta nella fattura emessa dal titolare della concessione separatamente dal corrispettivo.

E' quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 69 del 22 ottobre 2020 nel caso sollevato da una società che ha sottoscritto un contratto con una società di telecomunicazioni per la fornitura di servizi di telefonia mobile ricaricabili assoggettati al regime speciale monofase di cui all’art. 74, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972.

La società, che assume la veste di utilizzatore finale in quanto le carte SIM ricaricabili sono state acquistate per essere concesse in uso ai propri dipendenti rivendita, intende sapere se sia possibile detrarre l’IVA relativa ai predetti servizi di telefonia mobile alla luce di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del D.M. n. 366/2000, che – per le vendite di “mezzi tecnici” per la fruizione dei servizi di telecomunicazione effettuati nei confronti del pubblico – stabilisce che l’imposta non deve essere indicata separatamente dal corrispettivo, “salvo che per quelle effettuate dal titolare della concessione direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni utilizzatori del servizio”.

Ad avviso della società, tale disposizione, consentendo di esporre separatamente in fattura l’imponibile e l’imposta nei confronti dei soggetti passivi utilizzatori finali del servizio, legittimerebbe anche la relativa detrazione da parte del destinatario della fattura. In caso contrario, non si comprenderebbe la finalità della norma in esame, in quanto la separata esposizione dell’IVA non avrebbe alcun effetto e non si comprenderebbe la ragione la quale i soggetti passivi dovrebbero richiedere l’emissione della fattura con separata evidenza di imponibile ed imposta laddove non fosse possibile beneficiare della relativa detrazione.

Il riferimento alla separata esposizione dell’imposta in fattura, contenuto nell’art. 4, comma 1, del D.M. n. 366/2000, è previsto limitatamente all’ipotesi in cui i mezzi tecnici necessari per fruire del servizio di telecomunicazione sono venduti dal primo cedente – vale a dire dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza – direttamente nei confronti dell’utilizzatore finale soggetto passivo IVA, senza che siano, pertanto, attivati i vari passaggi della catena di distribuzione, presupposti dal regime monofase e posti a fondamento di tale meccanismo di deroga.

Tale modalità di fatturazione presuppone che, pur restando l’operazione compresa nell’ambito applicativo dell’art. 74, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, operi il meccanismo di rivalsa e detrazione dell’imposta, tenuto conto che il diritto alla detrazione dell’IVA non può, in linea di principio, essere limitato se non in casi particolari, essendo idoneo a garantire il principio di neutralità dell’imposta.

Peraltro, osserva l’Agenzia, la previsione dell’art. 4, comma 1, del D.M. n. 366/2000 non risulta superata neppure dalle modifiche introdotte dall’art. 1, commi 158 e 159, della L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008), che persegue il diverso obiettivo di assicurare la tracciabilità delle cessioni dei mezzi tecnici, prevedendo a tal fine, per il cedente, l’obbligo di rilasciare al cessionario un documento in cui siano indicate anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l’imposta “a monte”.

Tali ulteriori adempimenti non precludono l’applicazione della disposizione di cui all’art. 4, comma 1, del D.M. n. 366/2000, nella parte in cui consente l’esposizione separata dell’IVA in fattura ai fini dell’esercizio del diritto di detrazione.

Pertanto, ha concluso l’Agenzia delle Entrate, la detrazione dell’imposta, nel caso descritto, può essere esercitata secondo le regole e nei limiti stabiliti dall’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, nel presupposto che la società acquisti i servizi di telefonia mobile ricaricabile in veste di utilizzatore finale del servizio.