Agevolazioni

Pagamenti cartelle esattoriali sospese rinviato al 31 gennaio 2021


Il testo dell'unico articolo del Dl 129/2020 è il seguente:

All'articolo  68  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27, sono apportate le seguenti modificazioni: 

  • nei commi 1 e 2-ter, le parole: «15 ottobre»  sono  sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»; 
  • dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:  «4-bis. Con  riferimento  ai  carichi,  relativi  alle  entrate tributarie e non tributarie, affidati  all'agente  della  riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi  1  e  2-bis,  sono prorogati di dodici mesi: 
  1. il termine di cui all'articolo 19, comma  2,  lettera  a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
  2. anche in deroga alle disposizioni dell'articolo  3,  comma 3, della legge 27 luglio  2000,  n.  212,  e  salvo  quanto  previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.  Relativamente  ai  termini  di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per  la  notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.. 

All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le  parole:  «15  ottobre»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «31 dicembre».

Cosa significa? 

Significa che è stato disposto un ulteriore slittamento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione

L'agenzia delle Entrate Riscossione specifica anche che "fino al 31 dicembre 2020 sono sospese le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonchè degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione".

Rimane valida anche la norma che ha stabilito che la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

Il pagamento delle cartelle in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo - 31 dicembre) dovranno essere pagate entro il 31 gennaio 2021 ma, attenzione, per le stesse è anche possibile richiedere il consueto piano di rateazione da presentarsi entro, per l'appunto, il 31 gennaio 2021.

La data del 31 gennaio 2021 è invece un termine perentorio per il pagamento delle rate sospese ma già approvate in un piano di dilazione.