Spese tracciabili, pagamento detraibile anche se si usa il bancomat di un familiare
Con Risposta a interpello 19 ottobre 2020, n. 484, l’Agenzia delle Entrate afferma che il contribuente può utilizzare la carta bancomat intestata al figlio per pagare le spese detraibili, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa.
La fattispecie
Nel caso in esame, una contribuente riferisce di aver effettuato nel 2020, presso una struttura sanitaria privata non convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, una prestazione medica a lei erogata (con intestazione della relativa fattura), il cui pagamento è stato effettuato tramite una carta bancomat intestata al figlio, che ha rimborsato in contanti della spesa sostenuta.
L'istante chiede quindi se il pagamento fatto presso la struttura privata non convenzionata con il SSN, ma con strumento tracciabile (POS), seppure intestato ad altra persona, permetta allo stesso di beneficiare della detrazione fiscale del 19% della spesa sanitaria dato che nella fattura, che risulta a lei intestata, è esplicitata la modalità di pagamento utilizzata, dimostrabile anche mediante produzione dell'estratto conto corrente bancario del figlio.
L’Agenzia Entrate richiama l’art. 1, comma 679, della legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), in tema di tracciabilità dei pagamenti che condiziona la detraibilità del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR all'effettuazione del pagamento mediante versamento bancario o postale o tramite carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari e circolari o “altri sistemi di pagamento” di cui all’art. 23 del D.Lgs . n. 241/1997.
Il successivo comma 680 dell’art. 1 della legge n. 160/2019 prevede che tale limitazione non operi per le spese destinate all'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.
Ne segue che per effetto della deroga recata dal comma 680, resta ferma la possibilità di effettuare pagamenti con modalità diverse da quelle descritte, senza perdere il diritto alla detrazione, per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
L’Agenzia, in linea con quanto già precisato con la Risoluzione n. 108/2014, ritiene che, in materia di erogazioni liberali ai partiti politici, “altri sistemi di pagamento” siano quelli che garantiscano la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere i controlli all’Amministrazione finanziaria.
Sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale al CAF o al professionista abilitato e di conservazione, poi, il contribuente dimostra l'utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” tramite ricevuta cartacea dei pagamenti (bancomat, estratto conto, copia bollettino postale, del MAV e dei pagamenti con PagoPA) ovvero, in mancanza, tramite l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte di chi ha percepito le somme o effettuato la prestazione di servizio.
Sulla scorta di quanto precede, l’Agenzia conclude affermando che l’istante possa utilizzare il bancomat del figlio per pagare le spese mediche da lei fruite, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, se vi è corrispondenza tra la prestazione e l’intestatario della fattura.
Nel caso in esame, inoltre, come rappresentato, la spesa effettiva è stata sostenuta proprio dalla madre, avendo provveduto a rimborsare in contanti le somme al figlio.